FOTOGRAFIA SEMPLICE E CREATIVA.
IL CASO DELLA FOTOGRAFIA DI FALCONE E BORSELLINO
date » 07-04-2025 15:45
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Falcone, Borsellino, Tony Gentile, semplice, creativa, diritti, fotografia, mafia, tutela, magistrati, palermo,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Palermo, 1992
(c) Tony Gentile
Per chi si occupa di diritto della fotografia, la vicenda della arcinota immagine (giustamente definita “iconica”) di Tony Gentile, ritraente i due magistrati vittime della mafia, a pochi mesi dagli attentati della terribile estate del ’92, costituisce un caso imprescindibile.
Il caso è già stato raccontato e commentato in due articoli (pubblicati su Noc Sensei, nella sezione "Fotografia: diritti, obblighi privacy" in occasione delle precedenti decisioni di merito: il primo, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma; il secondo, a seguito della sentenza di appello.
La disputa vedeva contrapposto il fotografo Tony Gentile, autore del celebre scatto, contro la RAI Radiotelevisione Italiana. Quest’ultima, infatti, decorsi venti anni dalla realizzazione della fotografia, l’aveva mandata in onda più volte e pubblicata sul proprio sito web, a corredo di una campagna di sensibilizzazione in tema di legalità, senza alcuna autorizzazione da parte del suo autore e senza la corresponsione di alcun compenso.
I due giudizi di merito si sono conclusi sfavorevolmente per il fotografo, con il rigetto di tutte le domande proposte.
Ora, con recente sentenza (pubblicata in data 20 Dicembre 2024), la prima sezione della Corte di Cassazione, ha messo la parola fine alla controversia, pronunciandosi per l’inammissibilità del ricorso, riaffermando principi già esposti dalla Corte di Appello, ma di fatto lasciando senza risposta una serie di censure concernenti il cd. “doppio regime” di tutela della fotografia, a secondo che la stessa sia da qualificare come “semplice” o “creativa”.
L’attribuzione di una fotografia all’una o all’altra categoria comporta importanti ricadute in termini di diritti:
- nel caso della fotografia cd. “semplice”, all’autore sono riconosciuti i soli “diritti connessi”, cioè di “riproduzione, diffusione e spaccio”, che peraltro si esauriscono con lo scadere dei venti anni dallo scatto;
- nel caso della fotografia “creativa”, all’autore è accordata la piena tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, essendo la fotografia considerata come opera dell’ingegno (alla stregua di tutte le altre: opere letterarie, musicali, della scultura, della pittura, del cinema ecc.). I diritti che ne conseguono, morali e patrimoniali, durano per tutta la vita dell’autore e, in favore degli eredi, fino a 70 anni dalla morte.
Nel giudicare la vicenda - pur abbandonato il riferimento alla mancanza di contenuto “artistico” su cui si era incentrato il Tribunale – la Corte di Appello e la stessa Cassazione tengono fermo il punto del “carattere creativo” o meno della fotografia, quale discrimen per ascrivere la fotografia all’una o all’altra categoria.
Ad avviso dei giudici, infatti, la peculiarità dell’immagine, il suo carattere “particolarmente toccante” non risiede nel suo carattere creativo ma nell’eccezionalità dei soggetti, ovvero dei due magistrati, simbolo della lotta alla mafia, trucidati poco tempo dopo quello scatto.
Ora, non c’è alcun dubbio che il successo di quella fotografia è dipeso dai due soggetti ripresi e dalle loro tragiche morti, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella vita civile del nostro Paese.
Questo elemento, che è del tutto ovvio, non è sufficiente – di per sé - ad escludere il carattere “creativo” di quella fotografia; né può essere utilizzato per incidere sulla sua valutazione, in senso negativo.
A ben guardare, quell’immagine rappresenta un momento di intesa tra due persone, due amici, due colleghi (ma sarebbe lo stesso se fossero anche degli sconosciuti), che ritrae l’attimo fugace di un sorriso ed è accompagnata da una costruzione compositiva armonica e simmetrica. Il fatto che sia ritenuta “toccante” alla luce della sorte dei due protagonisti è del tutto irrilevante ai fini della sua qualificazione.
Si consideri tra l’altro che tra gli elementi selezionati dalla giurisprudenza per attribuire valore creativo ad una fotografia vi è anche la “capacità di cogliere l’attimo”, che è proprio ciò che si riscontra in questa immagine.
Ma ancor prima, dovrebbe considerarsi che l’atto del fotografare è in sé stesso un atto creativo in quanto si basa su una sintesi di capacità personali che si manifesta spesso come una sorta di illuminazione improvvisa, in una modalità di pensiero “produttiva”, che restringe e concentra il campo percettivo e cognitivo e che è preceduto da una serie di momenti preparatori (la scelta dell’inquadratura, della pellicola, dei settaggi della fotocamera, l’uso o meno del flash, dell’ottica).
Il fotografo compie sempre un’operazione di “prelievo dalla realtà”, che successivamente continuerà a vivere in modo autonomo e indipendente dalla realtà da cui è tratto. È del tutto illusorio ritenere che la fotografia possa semplicemente riprodurre il reale: in qualunque fotografia prevale lo sguardo del fotografo e il risultato non è mai la realtà ma qualcosa che la richiama o la cita.
C'è poi da considerare un altro aspetto. Ed è un aspetto che riguarda il linguaggio e il ruolo della fotografia, la quale (in Italia) è ancora considerata dai più con indulgente simpatia; di certo la meno rilevante tra le opere dell’ingegno, come testimonia il fatto che essa è entrata in tale novero solo nel 1979.
Esistono tante specie di fotografia: il reportage, la foto di moda, pubblicitaria, concettuale, artistica, sportiva, di ritratto, di cronaca ecc.
Ognuna di essa ha le proprie regole, le proprie specificità, le proprie peculiarità, che sarebbe bene conoscere per poterne giudicare i contenuti.
Il fatto è che il giudice - che nel caso in esame non ha neppure ritenuto di avvalersi dell’opera di un consulente tecnico - non ha né le capacità né le conoscenze per esprimere un giudizio sull’aspetto creativo o meno di una fotografia. A meno che per propria cultura personale conosca i temi sopra menzionati, nella pressoché assoluta generalità dei casi al giudicante manca la grammatica per scandagliare, valutare e esprimersi su un concetto così delicato e sfuggente come quello della creatività (in assoluto ed in particolare in fotografia).
D’altra parte, non sarebbe neppure giusto caricare sui magistrati il compito di una valutazione che spesso è talmente soggettiva e discrezionale, fondata sul bagaglio culturale di ogni singolo giudicante da divenire potenzialmente arbitraria.
Un’ultima notazione riguarda il significato attuale del persistente regime del “doppio binario”.
La durata limitata dei diritti connessi alla categoria “fotografia semplice” era giustificata per il fatto che, quando tale nozione è stata introdotta (nel 1941), la fotografia aveva un’importantissima funzione di medium. In un’epoca in cui l’analfabetismo in Italia era ancora elevatissimo, la televisione non esisteva ed in cui la quasi totalità dell’informazione passava attraverso la carta stampata, la limitazione dei diritti di privativa sulle immagini aveva una sua specifica funzione.
Non per niente tra gli anni ’20 e gli anni ’60 si colloca l’epoca d’oro delle riviste e dei Magazines ospitanti fotografie (Life, Vu, Regards, Paris Match, Illustrazione Italiana, Epoca, Europeo ecc.).
Ottant’anni dopo, in un contesto tecnologico completamente cambiato, tale categoria appare del tutto anacronistica. Nel mondo digitalizzato, del web, dei social, delle tv satellitari, l’informazione generale non passa più attraverso la fotografia, la quale – in disparte l’aspetto artistico – si configura, anche nel fotogiornalismo, come un punto esclamativo su un articolo, una notizia, un servizio. Il reportage non è più (o non è solo) quello del medico di campagna di Eugene Smith, che raccontava su Life agli americani quella storia, ma è sempre più un lavoro di riflessione e indagine, in cui l’aspetto informativo non sempre è preponderante.
Ecco allora che, data la sostanziale incertezza nel tracciare una netta linea di demarcazione tra fotografia oggetto di diritto d’autore o di diritto connesso, appare quanto mai necessario indirizzarsi verso il superamento del regime del cd. “doppio binario”.
Ciò con l’introduzione, a livello legislativo, di un unico sistema che conceda un’uniforme protezione alle opere fotografiche, fondato non già su valutazioni di tipo estetico-creativo, ma sulla presenza di un minimo di prestazione personale da parte del fotografo.
LIBERATORIA FOTOGRAFICA: COS'E' E QUANDO SERVE
Fontana di Trevi, Roma, 2019
(c) Federico Montaldo
Chiunque abbia frequentato la fotografia di ritratto, nelle sue varie forme, si si è presto o tardi trovato a confrontarsi con il tema della liberatoria.
Ma cosa si intende esattamente con questo termine, e, soprattutto, quale ne è lo scopo e quali i suoi limiti?
Per comprenderne il significato e la finalità occorre fare riferimento a due norme di legge: l’art. 10 del codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore.
La prima norma (intitolata “Abuso dell’immagine altrui”) prevede che:
“qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o del figlio sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Come si può notare dalla semplice lettura del testo la norma non regola l’uso, ma sanziona l’abuso. Ciò significa che per determinare la legittima esposizione e pubblicazione del ritratto di una persona occorre: a) che avvenga nei casi previsti dalla legge; b) che non arrechi pregiudizio al decoro e/o alla reputazione della persona.
La seconda norma prevede che:
“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
Tale norma esprime la “regola del consenso”, cioè il principio secondo il quale per la riproduzione dell’immagine di una persona è necessario il suo consenso.
In disparte per ora le (non poche) deroghe previste dalla legge a tale principio (contenute nel successivo art. 97), concentriamoci sulle caratteristiche del consenso.
Senza qui accennare alla natura giuridica del consenso (come negozio unilaterale), è importante osservare che esso deve essere espresso, cioè deve essere reso manifesto. Ed è esattamente a questo che provvede la cd. liberatoria, che quindi altro non è che una dichiarazione scritta con la quale il soggetto ritratto autorizza l’esposizione e la pubblicazione della propria immagine, così ponendo al riparo il fotografo (od eventuali altri soggetti) dal rischio di un eventuale abusivo utilizzo.
Ciò entro i limiti temporali e secondo le modalità e gli scopi stabiliti nella liberatoria stessa.
Occorre dire infatti che il consenso è generalmente espresso con riguardo ad un determinato utilizzo, e, soprattutto, è circoscritto nei confronti del soggetto (o dei soggetti) che ne sono destinatari.
Ad esempio, se io esprimo il consenso alla pubblicazione della mia immagine per una campagna benefica, ne risulterebbe ovviamente abusivo l’utilizzo per una pubblicità. Lo stesso a dirsi se quell’immagine, in ipotesi autorizzata esclusivamente per la realizzazione di un manifesto, sia poi utilizzata sul web, ancorché per lo stesso scopo.
Ciò detto, la liberatoria (intendendosi per tale un’autorizzazione scritta e sottoscritta) è sempre da considerarsi necessaria?
Come sopra evidenziato, il consenso deve sempre essere espresso. Ciò non significa tuttavia che la sua espressione debba necessariamente intervenire in forma scritta. Il consenso potrebbe essere infatti manifestato anche in forma tacita o “per fatti concludenti”: cioè quando si possa affermare che, per le circostanze in cui il soggetto è stato ritratto, è comunque evidente o implicito il suo consenso.
Il problema che si pone molto spesso nella pratica riguarda la condotta del soggetto ritratto, che deve essere sufficientemente univoca. Non si può cioè attribuire rilievo a condotte neutre (come ad esempio uscire di casa o intrattenersi presso un luogo pubblico), ma solo a comportamenti che, sebbene taciti, appaiono comunque inequivoci. In questo senso, ad esempio, è stato ritenuto che sottoporsi spontaneamente ad un servizio fotografico, al di fuori di una specifica commissione, costituisca implicito consenso alla diffusione della propria immagine; in altri casi si è fatto riferimento alla condotta di chi non abbia opposto alcun divieto alla ripresa di fotografie durante uno spettacolo in un locale pubblico.
In molti casi potrà essere la fotografia stessa a rivelare il comportamento: se il soggetto inquadrato guarda in macchina e magari sorride pure, sarà più agevole sostenere che abbia prestato il proprio consenso rispetto ad una immagine in cui il soggetto tende un braccio in segno di opposizione, o semplicemente, abbia un atteggiamento poco … conciliante!
Un’ultima, ma fondamentale, caratteristica del consenso è la sua revocabilità. Trattandosi infatti di in diritto personalissimo, il soggetto, anche quando abbia autorizzato l’utilizzo della propria immagine può sempre mutare avviso, così revocando il consenso originariamente dato. In questo caso, tuttavia, se il fotografo o il soggetto destinatario dell’autorizzazione ha sostenuto spese e/o si è impegnato contrattualmente per l’utilizzo delle immagini avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.
IL COLLEZIONISTA HA DIRITTO DI REALIZZARE UN'ESPOSIZIONE PUBBLICA DI FOTOGRAFIE?
date » 09-04-2025 10:52
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esposizione, mostra, fotografia, catalogo, comunicazione, pubblicità, diritto, autore, corpus, stampe,
(c) Federico Montaldo
Spesso ci si domanda se ed entro quali limiti quali limiti il proprietario-collezionista di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore (nel caso di specie stampe fotografiche), sia legittimato a realizzare con le medesime un’esposizione pubblica.
La questione, che a molti potrebbe sembrare banale o di facile soluzione, nasconde in realtà alcuni nodi riguardanti la corretta applicazione della legge sul diritto d’autore.
Come è noto, l’autore ha i diritti esclusivi di utilizzare economicamente la propria opera, in tutte le forme ed i modi consentiti dalla legge (art. 12 l. aut.).
Tali diritti, di natura patrimoniale, possono essere ceduti a terzi con contratti di diversa natura e caratteristiche (vendita, licenza, noleggio, prestito ecc.), dall’autore stesso o dai di lui eredi (art. 107 l. aut.).
Deve essere ben chiaro, peraltro, che con la cessione di uno o più esemplari dell’opera nella sua materialità (il quadro, la scultura, la stampa fotografica, la stampa litografica ecc.), non comporta la trasmissione anche di tali diritti. A meno che ciò sia stato espressamente previsto (art. 109 l. aut.) e che risulti provato per iscritto (art. 110 l. aut.).
Oggetto del diritto d’autore, infatti, è il bene immateriale (il c.d. corpus mysticum), distinto dal possesso/proprietà del mero supporto sul quale l’opera è fruibile (il c.d. corpus mechanicum).
Con riferimento specifico alle fotografie, tali diritti sarebbero da presumersi trasferiti all’acquirente nel solo caso di cessione del negativo o di altro mezzo di riproduzione (art. 89 l. aut.). Salvo sempre il patto contrario.
Non ci soffermiamo qui sulla possibile assimilazione a detta cessione del file fotografico digitale.
Ciò premesso si pone questione se tra i diritti esclusivi spettanti all’autore (o ai suoi eredi) rientri anche il “diritto di esposizione” al pubblico. Se così fosse, occorrerebbe sempre ottenere apposita autorizzazione dall’avente diritto, mentre ciò non sarebbe necessario nel caso contrario.
Occorre dire anzitutto che la legge sul diritto d’autore non menziona espressamente il diritto di esposizione. Tale silenzio ha generato opinioni contrapposte in dottrina.
Per una parte, tale diritto rappresenta una forma di “comunicazione al pubblico”, e quindi sarebbe da considerarsi riservato all’autore ed ai suoi aventi causa. Per altra parte, all’opposto, esso rappresenta solo una facoltà inerente al diritto di proprietà, senza quindi necessità di autorizzazione da parte dell’artista.
In tale contesto, non definito dalla legge, si è peraltro espressa la giurisprudenza, secondo la quale il diritto di organizzare esposizioni al pubblico di un’opera spetti al proprietario e non all’artista (Trib. Verona, 13.10.1989; App. Venezia, 25.03.1955; Trib. Roma, 16.05.1959; App. Roma, 13.05.1961; Cass. 01.03.1967).
In definitiva, secondo la prevalente giurisprudenza, al proprietario-collezionista è generalmente consentito realizzare esposizioni al pubblico con opere coperte da diritto d’autore.
Occorre tuttavia svolgere alcune precisazioni ulteriori.
Anzitutto, pur essendo il diritto di esposizione non espressamente previsto dalla legge, nulla esclude che esso possa essere convenzionalmente stabilito e regolato tra le parti, a livello privatistico, all’atto della cessione dell’opera. In altri termini, l’autore (e/o i suoi eredi) possono decidere espressamente di escluderlo, oppure di ammetterlo al ricorrere di determinate condizioni e/o comunque previa autorizzazione da parte del titolare. Così come può essere imposto all’acquirente di trasferire dette obbligazioni agli eventuali sub-acquirenti dell’opera.
In secondo luogo, al proprietario-collezionista che effettui una mostra è inibito realizzare un catalogo delle opere esposte.
Il diritto di riproduzione dell’opera costituisce infatti prerogativa esclusiva del titolare del diritto d’autore e la sua eventuale realizzazione, dando luogo ad una moltiplicazione dell’opera, ne costituirebbe una violazione, fonte di risarcimento del danno (art. 13 l. aut; sul punto v. Cass. 19.12.1996 n. 11343).
Né pare possibile che l’esposizione delle opere possa arrecare un lucro al proprietario-collezionista, poiché anche in tale caso si andrebbe a ledere il diritto allo sfruttamento economico dell’opera, riservata al titolare del diritto d’autore.
Infine, l’esposizione al pubblico potrebbe eventualmente concretare violazione dei diritti morali dell’autore (artt. 20-24 l.aut.).
Ciò potrebbe configurarsi qualora le modalità espositive siano ritenute lesive dell’onore o della reputazione dell’autore stesso. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’esposizione includa opere non rappresentative del lavoro dell’artista presentate invece come significative, o quando l’autore sia accostato ad altri artisti di diversa corrente o genere artistico. Oppure, più semplicemente, quando l’esposizione sia realizzata in un contesto inappropriato o con un allestimento scadente e/o di profilo inadeguato rispetto all’immagine dell’artista.
I diritti morali (tra questi si consideri la paternità dell’opera, l’opposizione a qualunque deformazione, modificazione, mutilazione che possa arrecare pregiudizio all’immagine dell’artista), sono considerati inalienabili, e, dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli, dai fratelli e sorelle e dai loro discendenti.
Altra questione riguarda invece la realizzazione di un catalogo della mostra, oppure il materiale di comunicazione e pubblicitario dell’esposizione con tutte le possibili modalità. In tali casi, non vi è dubbio che al proprietario delle opere esposte sia inibito l’utilizzo delle riproduzioni delle opere in mostra, in cui diritti restano pur sempre in capo al titolare del diritto d’autore od ai suoi eredi.
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TUTELA AUTORIALE.
IL BARCONE DEI MIGRANTI DI MASSIMO SESTINI
Barcone di migranti nel canale di Sicilia.
(c) Massimo Sestini
Il caso ci riporta ancora una volta sul tema “fotografia semplice e creativa”, già trattato a proposito della famosa foto di Tony Gentile ritraente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Vi torniamo perché, ancora una volta, il Tribunale di Roma (sent. n. 7659 del 26.05.2020) ha ritenuto di escludere il valore creativo di un’altra famosa fotografia, di cui è autore Massimo Sestini, relegandola (si fa per dire) alla categoria “reportage di fotogiornalismo”, ed in quanto tale – ad avviso del giudicante – non meritevole di rientrare tra le opere protette come diritto d’autore.
Ma prima di tutto i fatti.
Nel 2015 la RAI, nel corso del TG1, proietta alle spalle del conduttore la fotografia del barcone stracolmo di migranti durante la traversata del canale di Sicilia. Lo stesso avviene nel programma Linea Notte di RAI3. Il tutto, ovviamente, senza alcuna richiesta all’autore, senza autorizzazione e senza riconoscimento di alcun corrispettivo. La fotografia era stata semplicemente reperita in rete, prelevata e utilizzata dalla redazione, in quanto ritenuta adatta a rappresentare il fenomeno degli sbarchi. E su questo nessun dubbio: la foto è infatti talmente rappresentativa da essere stata premiata con World Press Photo del 2014 (secondo premio nella categoria General News).
L’autore agisce in giudizio chiedendo dichiararsi l’utilizzo illegittimo della fotografia, la rimozione della stessa ed il risarcimento del danno.
Va detto che la domanda dell’autore/attore è stata accolta: non già, tuttavia, riconoscendo il valore “autoriale” della fotografia, ma come fotografia “semplice”, la quale attribuisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente (nel limite di 20 anni dalla sua produzione).
Ricordiamo che l’attribuzione all’una o all’altra categoria non è meramente nominalistica, ma comporta una rilevantissima ricaduta sotto il profilo dei diritti:
- nel primo caso (fotografia semplice), il fotografo gode dei cd. diritti connessi, cioè i diritti di “riproduzione, diffusione e spaccio”, che si esauriscono con lo scadere dei venti anni dalla produzione della fotografia;
- nel secondo caso (fotografia creativa o autoriale), all’autore è accordata la piena tutela dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore, essendo la fotografia considerata come opera dell’ingegno (alla stregua di tutte le altre: opere letterarie, musicali, della scultura, della pittura, del cinema ecc.). I diritti che ne conseguono, morali e patrimoniali, durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.
Ciò premesso, vogliamo soffermarci su alcune considerazioni svolte dal giudicante.
Nella propria precedente pronuncia (caso Falcone-Borsellino), la motivazione del Tribunale si fondava tutta sull’assioma opera autorale-creativa = opera d’arte.
Qui il Tribunale si sofferma sull’individuazione dell’atto creativo, salvo però ricadere, ancora una volta, sul terreno instabile del carattere artistico della fotografia.
Secondo il collegio, l’atto creativo è caratterizzato per essere “espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso”.
E prosegue: “La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare azioni e situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (prospettiva, cura della luce del tutto peculiari), o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico”.
Nel caso in esame – conclude il Tribunale – l’oggetto della fotografia e le modalità in cui è stata scattata, da un elicottero della Guarda di Finanza (in realtà era della Marina Militare) durante un’operazione di salvataggio, “depongono per la sua inclusione nella categoria del reportage fotografico”; non si individuano elementi rivelatori della sua natura artistica quali la predisposizione dello scenario, l’impiego di modelli (sic!) la scelta di particolari condizioni ambientali e meteorologiche, la realizzazione di effetti particolari.
Né può avere rilevanza la circostanza che la foto abbia ricevuto l’ambito premio del WPP: anzi è proprio questo un elemento che allontana la fotografia da ogni valore artistico, in quanto si tratta appunto di un concorso relativo a fotografia di carattere giornalistico.
Che dire?
Il giudice sembra anche qui muovere da un postulato: tutto ciò che è fotogiornalismo e documentazione è - per ciò solo – privo di qualunque valore creativo; tanto più se si considera che - ad avviso del Tribunale – sussiste piena equivalenza tra opera creativa ed opera d’arte.
Ancora si opera una confusione tra giudizi estetici e analisi giuridiche, sulla base dell’errata convinzione che creatività e artisticità esprimano lo stesso concetto.
Come già osservato, infatti, se è certamente vero che un’opera d’arte è un’opera creativa, non è necessariamente vero il contrario e parificare i due concetti costituisce un’operazione fuorviante e non corretta, che peraltro non trova riscontro nelle fonti normative.
La legge sul diritto d’autore prescinde da ogni valutazione estetica ma ha riferimento – come detto sopra – al solo valore creativo. Ciò con un’eccezione, che tuttavia conferma la tesi opposta a quella seguita dal Tribunale. Infatti, tale legge prevede che siano protette “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Tale disposizione indica che solo per le opere del disegno industriale sia necessaria la contemporanea presenza del carattere creativo e del valore artistico.
Ciò detto, perché mai tutto ciò che è ascrivibile al fotogiornalismo dovrebbe essere di per sé privo di valore creativo? Forse che la finalità documentativo-informativa non può essere accompagnata da un elemento creativo?
Si pensi alla fotografia di uno dei più celebrati maestri del fotogiornalismo, James Natchwey. In tutti i suoi reportages, che raccontano e documentano la realtà di guerre e territori tormentati, spesso anche in modo molto crudo, è quasi sempre individuabile un elemento estetico (secondo i suoi critici estetizzante). Vogliamo dire che la sua fotografia, sol perché di reportage, è priva di elementi che - secondo gli stessi canoni usati dal Tribunale – ne evidenziano la creatività?
Si aggiunga che, contraddicendo sé stesso, è lo stesso Tribunale a indicare tra gli elementi dell’atto creativo, la “capacità di creare suggestioni”, valorizzandosi elementi quali la prospettiva, l’inquadratura e altri.
Ebbene: chi può negare il potente grado di suggestione evocata dalla fotografia di Sestini? Chi non ha provato, osservando quell’immagine, una forte emozione, immedesimandosi nella condizione di coloro che, a concreto rischio della vita propria e della propria famiglia, affrontano una traversata in condizioni terribili, spesso in fuga da guerre e devastazioni?
Ebbene quella fotografia, così come la foto del bambino siriano che giace morto sul bagnasciuga di una spiaggia turca, ha in sé il potere di smuovere le coscienze e non può certamente essere degradata a mera cronaca. Ed è per questo, a mio avviso, che tra le tante immagini che hanno raccontato e raccontano il fenomeno migratorio, è stata ritenuta meritevole di essere premiata con il WPP.
E sei poi volessimo concentraci sull’inquadratura, vogliamo forse dire che la ripresa aerea e perpendicolare, perfettamente disposta nel fotogramma, sul blu profondo del mar Mediterraneo non abbia un ruolo che travalica la mera riproduzione tecnica? E ciò senza contare le enormi difficoltà logistiche, organizzative, di preparazione e realizzazione dell’immagine, in condizioni precarie a bordo di un elicottero della Marina Militare.
Quanto al concetto di arte, ne abbiamo già scritto nel precedente articolo. Chi la definisce? In base a quali criteri? Qualcuno però un elemento artistico deve pure averlo trovato, in questa foto, acquistata ed esposta in due tra le più grandi collezioni del Regno Unito (una di queste è quella di Elton John).
La conseguenza del ragionamento del Tribunale, infatti è che una qualunque fotografia, magari sfocata o mossa, oppure semplicemente post-prodotta con Photoshop induca a individuare in essa un elemento “artistico” (peraltro spesso né ricercato né voluto), godendo così della tutela piena come opera d’autore, mentre la gran parte del fotogiornalismo resterebbe nel limbo della fotografia semplice.
La prossima fotografia, Massimo Sestini dovrebbe farla in studio, contro un fondale blu oltremare, con delle comparse a bordo di un gommone di cartone e ventilatore a generare il vento. Questa sì sarebbe una foto d’autore!
IL CASO NEVERMIND DEI NIRVANA
A proposito della famosa copertina di Nevermind, leggendario album dei Nirvana del 1991, qualcuno ha detto che la cosa più oscena di quella immagine è il dollaro.
Non sembra pensarla così Mr. Spencer Elden (o forse, sarebbe meglio dire, i di lui avvocati), che quando comparve sulla copertina del celebre disco aveva pochi mesi, e che oggi, maturo trentenne, ha fatto causa agli ex componenti della band e alle persone coinvolte nella realizzazione dell’album, sostenendo di essere stato sfruttato.
In particolare, a quanto si apprende, i Nirvana avrebbero usato intenzionalmente l’immagine «pedopornografica» del bambino per scopi commerciali e «sfruttato la natura scioccante della sua immagine» per «provocare una reazione sessuale istintiva» nello spettatore e promuovere la band a spese di Elden.
Poco importa che la copertina di Nevermind sia stata interpretata come una critica al capitalismo, e che, secondo la legge americana, immagini di bambini nudi che non abbiano elementi per essere considerate contenuti sessuali non vengono ritenute pornografiche.
Gli avvocati di Elden hanno aggiunto che la fotografia ha provocato al loro cliente «danni permanenti» e che la presenza della banconota da un dollaro suggerisce in qualche modo che il bambino possa essere «un sex worker» (v. Rolling Stone, 26 Agosto 2021, Il Post, 25 agosto 2021, Variety, 24 Agosto 2021).
Che dire?
La prima possibile osservazione riguarda la genuinità della sofferenza della vittima. Su di essa (la genuinità, non la vittima) è lecito sommessamente avanzare qualche dubbio, dato che il nostro Elden, – evidentemente prima di aver preso coscienza dei propri patimenti psicologici - era arrivato a tatuarsi sul petto la scritta “Nevermind” e che in passato, in occasione degli anniversari dell’uscita del disco, aveva anche provato a ricreare la copertina del disco.
Lasciamo questo argomento alla difesa delle controparti, nei cui confronti il “petitioner” ha domandato un risarcimento del danno di $ 150.000 ciascuno (tra questi il fotografo che scattò la foto, Kirk Weddle; il direttore artistico dell’album, Robert Fisher; i due ex membri dei Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic; la ex moglie di Kurt Cobain, Courtney Love; le persone che si occupano di gestire l’eredità di Cobain, e vari rappresentanti delle etichette discografiche che hanno pubblicato e distribuito il disco negli ultimi trent’anni).
La seconda osservazione riguarda una società – quella americana - in cui tutto è (o è divenuto) ossessivamente sessualizzato e in cui l’oscenità passa solo ed esclusivamente attraverso le immagini che riportano al sesso o agli organi sessuali. In ogni caso e a prescindere dal contesto. Never mind (è il caso di dire) se sono i capezzoli della Venere di Botticelli o il corpo della bimba vietnamita in fuga dalle bombe (americane) al napalm. Su Facebook non passeranno! Anche il puritanesimo si è digitalizzato.
E poco importa se film o videogiochi propongano senza limiti di età immagini e temi di assoluta violenza, truculente e sanguinarie e se l’uso delle armi, intoccabile, è garantito in Costituzione. In questo nulla di osceno.
In Europa stiamo messi un po’ meglio. Ma non disperiamo. Solitamente da Oltreoceano abbiamo importato il meglio, ma anche il peggio.
La terza osservazione è di tipo legale (il che giustifica l’inserimento di questo pezzo nella rubrica di riferimento) e tocca ancora una volta il tema dell’immagine dei minori.
Come ho sempre più occasione di constatare - sia dall’analisi che dalla frequenza dei casi giudiziari, oltre che dai quesiti che mi vengono posti a livello professionale - si tratta di un tema tra i più delicati in materia di rapporti tra fotografia e diritto.
Per una sintesi delle principali problematiche si rinvia al post pubblicato in questa sezione sugli aspetti legali del ritratto dei minori.
In particolare, in tema di immagini dei minori, l’interesse primario e assoluto è costituito dalla tutela dello sviluppo armonioso e completo della personalità del minore, al cospetto del quale tutte le ipotesi derogatorie sull’obbligo del consenso - che in questo caso non può mai essere presunto, come a certe condizioni è ravvisabile nei confronti degli adulti - debbono cedere e/o comunque sono soggette ad essere interpretate restrittivamente da parte del giudice.
Ma, a ben guardare, non sembra essere neppure questo il punto nodale – nel caso di Nevermind – poiché l’azione di Spencer Elden giunge ben oltre il raggiungimento della maggior età, a personalità ormai abbondantemente formata (bene o male non è qui oggetto di indagine).
Piuttosto è una questione di liberatoria tout court, cioè del consenso alla pubblicazione della propria immagine.
A dire dei legali di Elden, infatti, l’unica autorizzazione a suo tempo accordata al fotografo (che pare fosse amico del padre di Elden) era quella allo scatto del tuffo in acqua (ricevendo un compenso di $ 200), ma non alla pubblicazione della stessa sulla copertina di un disco (che ha poi venduto oltre 30 milioni di copie).
Sotto tale profilo, se effettivamente sussistente, la domanda può apparire fondata e lo stratosferico numero di copie del disco vendute rappresenta un elemento rilevantissimo per la eventuale quantificazione del danno.
Al netto di ogni considerazione circa il preteso (e tardivo) pregiudizio asseritamente subito in chiave “pedopornografica”.
LA FOTOGRAFIA DEI BENI CULTURALI
Musée d'Orsay, Paris, 2022
(c) Federico Montaldo
Quante volte visitando un museo, una galleria, un sito culturale avete a avuto la tentazione di fotografare le opere esposte, ma vi siete astenuti dal farlo? Oppure nel farlo avete fatto in modo di non incorrere negli sguardi del custode?
Che libertà abbiamo di riprendere, riprodurre, pubblicare e diffondere fotografie di beni quadri, sculture, una raccolta di antichi incunaboli, installazioni di arte contemporanea?
Facciamo un po’ d’ordine.
Anzitutto occorre individuare la nozione giuridica di “bene culturale”, che nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 2 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. 42/2001), secondo cui:
“Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
Per la dettagliata elencazione di tali beni, si fa rinvio alla lettura dei citati articoli 10 e 11 del Codice, che qui per ragioni di spazio non è possibile riportare, ma che sono agevolmente reperibili sulla rete.
Precisato che ci stiamo qui riferendo ai beni culturali pubblici (cioè dei beni di proprietà dello Stato, e/o comunque in consegna al Ministero dei beni culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali, in quanto dichiarati di interesse culturale,) la loro riproduzione è oggi regolata dall’art. 108 del medesimo testo, nella formulazione risultante dalle modifiche e integrazioni della legge 124/2017, che ha portato a compimento quella “rivoluzione” che il cd. Art bonus (D.L. 83/2014), aveva già avviato qualche anno prima.
Ebbene tale norma prevede che quando la riproduzione di tali beni avvenga:
• senza scopo di lucro;
• per ragioni di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa;
• ai fini di promozione della conoscenza del patrimonio culturale
essa è da ritenersi libera e può essere liberamente realizzata a condizione che ciò avvenga senza l'uso di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali o flash), senza l'uso di stativi o treppedi, nel rispetto di eventuali diritti d’autore sulle opere.
E’ stata in tal modo superata la vecchia e anacronistica concezione di tipo “proprietario” dei beni culturali, in cui l’esercizio della custodia da parte degli enti possessori veniva in realtà confusa con l’esercizio di un diritto di proprietà esclusiva nei confronti degli stessi.
Viceversa, quando le riprese avvengano per scopi professionali (su commissione o per propria iniziativa), è richiesta un’esplicita autorizzazione, e spesso il pagamento di un canone o corrispettivo, determinato dal gestore di ogni singola struttura, che ha il compito di determinarne la misura anche basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno che queste offrono
Quanto alla divulgazione delle immagini legittimamente eseguite, è anch’essa ammessa con ogni mezzo, purché in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
E si osservi che tale scopo non necessariamente coincide con la riproduzione e cessione di immagini di opere (es. la pubblicazione e vendita di un catalogo, o la realizzazione di stampe), ma è stato ritenuto sussistere anche in via indiretta.
In questo senso, il Tribunale di Firenze ha ritenuto vietata la riproduzione e l’utilizzazione sull’immagine del David di Michelangelo custodito alle Gallerie dell’Accademia di Firenze da parte di un’agenzia di servizi turistici sui propri dépliant e sito internet per vendere i suoi servizi e pubblicizzare la propria attività, in quanto appunto di tipo commerciale (Trib. Firenze, ord. 26 Ottobre 2017).
Naturalmente tutto ciò vale per il caso di beni culturali di proprietà pubblica. Quando il bene culturale è invece di proprietà privata, la regolamentazione del regime di ripresa, riproduzione e diffusione è integralmente rimessa alla proprietà del bene. Essa potrà vietarla oppure consentirla entro i limiti eventualmente previsti, a propria esclusiva discrezione.
E all’estero?
Il regime sopra descritto ha anche il pregio di aver posto la normativa italiana in linea con quella dei più importanti istituti culturali del mondo.
All’estero, infatti, sia nei musei che negli archivi e nelle biblioteche, è generalmente permesso fotografare le opere esposte – senza l’ausilio di flash e cavalletti - e utilizzare (anche su blog e social) le immagini ottenute per scopi di ricerca e studio, con esclusione in genere delle mostre temporanee e nel rispetto della normativa di settore.
Tanto per citare alcuni esempi, la Tate Gallery e la National Gallery di Londra consentono lo scatto di fotografie nelle principali sale espositive, per usi commerciali e non commerciali, con esclusione delle mostre temporanee a pagamento e nel rispetto della normativa sul copyright.
Nei musei francesi valgono regole simili, Al Louvre e al Musée d’Orsay è permesso scattare fotografie della collezione permanente esclusivamente per uso personale, mentre è prevista un’autorizzazione da parte dell’ente museale per l’utilizzo di immagini a scopo di ricerca o educativo.
Anche negli U.S.A. si ritrovano regole sostanzialmente analoghe.
(v. F. Minio, La libera riproducibilità dei beni culturali dopo l’emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124).