TUTELA AUTORIALE.
IL BARCONE DEI MIGRANTI DI MASSIMO SESTINI
Barcone di migranti nel canale di Sicilia.
(c) Massimo Sestini
Il caso ci riporta ancora una volta sul tema “fotografia semplice e creativa”, già trattato a proposito della famosa foto di Tony Gentile ritraente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Vi torniamo perché, ancora una volta, il Tribunale di Roma (sent. n. 7659 del 26.05.2020) ha ritenuto di escludere il valore creativo di un’altra famosa fotografia, di cui è autore Massimo Sestini, relegandola (si fa per dire) alla categoria “reportage di fotogiornalismo”, ed in quanto tale – ad avviso del giudicante – non meritevole di rientrare tra le opere protette come diritto d’autore.
Ma prima di tutto i fatti.
Nel 2015 la RAI, nel corso del TG1, proietta alle spalle del conduttore la fotografia del barcone stracolmo di migranti durante la traversata del canale di Sicilia. Lo stesso avviene nel programma Linea Notte di RAI3. Il tutto, ovviamente, senza alcuna richiesta all’autore, senza autorizzazione e senza riconoscimento di alcun corrispettivo. La fotografia era stata semplicemente reperita in rete, prelevata e utilizzata dalla redazione, in quanto ritenuta adatta a rappresentare il fenomeno degli sbarchi. E su questo nessun dubbio: la foto è infatti talmente rappresentativa da essere stata premiata con World Press Photo del 2014 (secondo premio nella categoria General News).
L’autore agisce in giudizio chiedendo dichiararsi l’utilizzo illegittimo della fotografia, la rimozione della stessa ed il risarcimento del danno.
Va detto che la domanda dell’autore/attore è stata accolta: non già, tuttavia, riconoscendo il valore “autoriale” della fotografia, ma come fotografia “semplice”, la quale attribuisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente (nel limite di 20 anni dalla sua produzione).
Ricordiamo che l’attribuzione all’una o all’altra categoria non è meramente nominalistica, ma comporta una rilevantissima ricaduta sotto il profilo dei diritti:
- nel primo caso (fotografia semplice), il fotografo gode dei cd. diritti connessi, cioè i diritti di “riproduzione, diffusione e spaccio”, che si esauriscono con lo scadere dei venti anni dalla produzione della fotografia;
- nel secondo caso (fotografia creativa o autoriale), all’autore è accordata la piena tutela dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore, essendo la fotografia considerata come opera dell’ingegno (alla stregua di tutte le altre: opere letterarie, musicali, della scultura, della pittura, del cinema ecc.). I diritti che ne conseguono, morali e patrimoniali, durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.
Ciò premesso, vogliamo soffermarci su alcune considerazioni svolte dal giudicante.
Nella propria precedente pronuncia (caso Falcone-Borsellino), la motivazione del Tribunale si fondava tutta sull’assioma opera autorale-creativa = opera d’arte.
Qui il Tribunale si sofferma sull’individuazione dell’atto creativo, salvo però ricadere, ancora una volta, sul terreno instabile del carattere artistico della fotografia.
Secondo il collegio, l’atto creativo è caratterizzato per essere “espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso”.
E prosegue: “La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare azioni e situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (prospettiva, cura della luce del tutto peculiari), o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico”.
Nel caso in esame – conclude il Tribunale – l’oggetto della fotografia e le modalità in cui è stata scattata, da un elicottero della Guarda di Finanza (in realtà era della Marina Militare) durante un’operazione di salvataggio, “depongono per la sua inclusione nella categoria del reportage fotografico”; non si individuano elementi rivelatori della sua natura artistica quali la predisposizione dello scenario, l’impiego di modelli (sic!) la scelta di particolari condizioni ambientali e meteorologiche, la realizzazione di effetti particolari.
Né può avere rilevanza la circostanza che la foto abbia ricevuto l’ambito premio del WPP: anzi è proprio questo un elemento che allontana la fotografia da ogni valore artistico, in quanto si tratta appunto di un concorso relativo a fotografia di carattere giornalistico.
Che dire?
Il giudice sembra anche qui muovere da un postulato: tutto ciò che è fotogiornalismo e documentazione è - per ciò solo – privo di qualunque valore creativo; tanto più se si considera che - ad avviso del Tribunale – sussiste piena equivalenza tra opera creativa ed opera d’arte.
Ancora si opera una confusione tra giudizi estetici e analisi giuridiche, sulla base dell’errata convinzione che creatività e artisticità esprimano lo stesso concetto.
Come già osservato, infatti, se è certamente vero che un’opera d’arte è un’opera creativa, non è necessariamente vero il contrario e parificare i due concetti costituisce un’operazione fuorviante e non corretta, che peraltro non trova riscontro nelle fonti normative.
La legge sul diritto d’autore prescinde da ogni valutazione estetica ma ha riferimento – come detto sopra – al solo valore creativo. Ciò con un’eccezione, che tuttavia conferma la tesi opposta a quella seguita dal Tribunale. Infatti, tale legge prevede che siano protette “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Tale disposizione indica che solo per le opere del disegno industriale sia necessaria la contemporanea presenza del carattere creativo e del valore artistico.
Ciò detto, perché mai tutto ciò che è ascrivibile al fotogiornalismo dovrebbe essere di per sé privo di valore creativo? Forse che la finalità documentativo-informativa non può essere accompagnata da un elemento creativo?
Si pensi alla fotografia di uno dei più celebrati maestri del fotogiornalismo, James Natchwey. In tutti i suoi reportages, che raccontano e documentano la realtà di guerre e territori tormentati, spesso anche in modo molto crudo, è quasi sempre individuabile un elemento estetico (secondo i suoi critici estetizzante). Vogliamo dire che la sua fotografia, sol perché di reportage, è priva di elementi che - secondo gli stessi canoni usati dal Tribunale – ne evidenziano la creatività?
Si aggiunga che, contraddicendo sé stesso, è lo stesso Tribunale a indicare tra gli elementi dell’atto creativo, la “capacità di creare suggestioni”, valorizzandosi elementi quali la prospettiva, l’inquadratura e altri.
Ebbene: chi può negare il potente grado di suggestione evocata dalla fotografia di Sestini? Chi non ha provato, osservando quell’immagine, una forte emozione, immedesimandosi nella condizione di coloro che, a concreto rischio della vita propria e della propria famiglia, affrontano una traversata in condizioni terribili, spesso in fuga da guerre e devastazioni?
Ebbene quella fotografia, così come la foto del bambino siriano che giace morto sul bagnasciuga di una spiaggia turca, ha in sé il potere di smuovere le coscienze e non può certamente essere degradata a mera cronaca. Ed è per questo, a mio avviso, che tra le tante immagini che hanno raccontato e raccontano il fenomeno migratorio, è stata ritenuta meritevole di essere premiata con il WPP.
E sei poi volessimo concentraci sull’inquadratura, vogliamo forse dire che la ripresa aerea e perpendicolare, perfettamente disposta nel fotogramma, sul blu profondo del mar Mediterraneo non abbia un ruolo che travalica la mera riproduzione tecnica? E ciò senza contare le enormi difficoltà logistiche, organizzative, di preparazione e realizzazione dell’immagine, in condizioni precarie a bordo di un elicottero della Marina Militare.
Quanto al concetto di arte, ne abbiamo già scritto nel precedente articolo. Chi la definisce? In base a quali criteri? Qualcuno però un elemento artistico deve pure averlo trovato, in questa foto, acquistata ed esposta in due tra le più grandi collezioni del Regno Unito (una di queste è quella di Elton John).
La conseguenza del ragionamento del Tribunale, infatti è che una qualunque fotografia, magari sfocata o mossa, oppure semplicemente post-prodotta con Photoshop induca a individuare in essa un elemento “artistico” (peraltro spesso né ricercato né voluto), godendo così della tutela piena come opera d’autore, mentre la gran parte del fotogiornalismo resterebbe nel limbo della fotografia semplice.
La prossima fotografia, Massimo Sestini dovrebbe farla in studio, contro un fondale blu oltremare, con delle comparse a bordo di un gommone di cartone e ventilatore a generare il vento. Questa sì sarebbe una foto d’autore!