FEDERICO MONTALDO

Fotografia e Diritto

IL CASO MINISCHETTI vs. FACEBOOK
Meta paga i danni al fotografo per la mancata rimozione di immagini protette da diritto d'autore

date » 24-07-2025 11:34

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tags » minischetti, fallaci, oriana, meta, facebook, risarcimento, diritto d'autore, fotografia,

_c__Gianni_Minischetti.jpegOriana Fallaci, New York, 1991
Fotografia di Gianni Minischetti (c)

Nelle scorse settimane è assurta agli onori della cronaca una fotografia di Oriana Fallaci. Non per la qualità dell’immagine o del soggetto ritratto quanto per il caso giudiziario che essa ha generato.
Si tratta di un ritratto scattato a New York nel 1991 dal fotografo e amico Gianni Minischetti, a cui la famosa giornalista e scrittrice aveva concesso di realizzare un servizio fotografico, all’interno del suo studio e in esterno. Sarebbe stato anche l’ultimo servizio per cui Fallaci (scomparsa nel 2006), avrebbe accettato di posare. Il ritratto in questione – che la vede in primo piano con il ponte di Brooklyn e le torri gemelle alle spalle - sarebbe in seguito stato scelto (non a caso) dalla stessa Fallaci a corredo del celebre articolo “La Rabbia e l’orgoglio”, pubblicato dal Corriere della Sera dopo l’attentato dell’11 Settembre 2001.
L’insieme delle fotografie divenne anche un libro, che Minischetti pubblicò nel 2011 (“Oriana Fallaci in New York: una storia di orgoglio”) e una mostra.

È accaduto che tali fotografie (in tutto 54), nell’arco di un lungo periodo temporale (oltre dieci anni) siano state abusivamente “postate” su Facebook da vari soggetti, senza menzione dell’autore o con un nome sbagliato, spesso tagliate, mutilate e alterate con scritte e successivamente ripostate da migliaia di sconosciuti per aumentare i clic sui vari gruppi. Talvolta, per giunta, a corredo di testi completamente fuori contesto e per finalità del tutto diverse.
Tutto ciò per anni e malgrado le numerose segnalazioni, diffide e intimazioni rivolte da Minischetti alla piattaforma (non tutte andate a buon fine o giudicate idonee, stante la difficoltà di individuazione del soggetto titolare, prima Facebook, poi Meta), affinché le immagini protette da diritto d’autore fossero rimosse.
Stante l’inerzia di Meta, all’autore non è restato che agire in giudizio.

La sentenza emessa dal Tribunale di Torino (n. 3140 del 27.6.2025) è di particolare interesse e costituisce un precedente specifico per chiunque si trovi a subire le conseguenze dell’utilizzo abusivo (cioè non autorizzato) di proprie immagini sulle piattaforme web, e, segnatamente, sul “gigante” Facebook.
Il nucleo della sentenza consiste nell’affermazione della responsabilità degli hosting provider passivi – come è appunto Meta – in relazione ai contenuti caricati dagli utenti.
Occorre subito chiarire la differenza tra hosting “attivi” e “passivi”, poiché ciò risulta centrale per comprendere il senso della decisione in commento.
Il provider “passivo” si identifica in colui che si limita a memorizzare in modo automatico i dati forniti dagli utenti con modalità esclusivamente tecniche, senza esercitare alcuna forma di controllo o di selezione di quanto caricato dagli utenti. Al contrario, i provider “attivi” sono quelli in cui l’hosting svolge (anche) un’attività di filtro, ponendo in essere una condotta attiva di selezione, moderazione ed eventuale modifica contenuti (in questo senso si è espressa con una importante decisione Cass. 19.3.2019 n. 7708).
Per questa ragione, al provider “attivo” non si applica l’esenzione di responsabilità di cui si dirà in seguito, concorrendo egli stesso nella eventuale commissione dell’illecito ed essendo la sua condotta regolata dalle regole generali in tema di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c.
La disciplina legislativa applicabile al provider passivo – al contrario - prevede una forma esenzione da responsabilità, contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE) e negli artt. 102 septies e ss. l. aut. (attuativo della Direttiva UE 2019/790).
Secondo tale disciplina, il provider passivo va esente da responsabilità sui contenuti memorizzati (cioè postati dagli utenti) a condizione che:
a) egli non sia effettivamente a conoscenza legale del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, non avendone avuta informazione, né dal titolare del diritto leso né in altro modo;
b) egli abbia condotto le opportune verifiche, con un grado di diligenza adeguato a quello di un operatore professionale della rete, senza aver potuto constatare l’illiceità;
c) egli non abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente al fine di rimuovere i contenuti illecitamente immessi sulla piattaforma.
Tutte valutazioni, queste, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, secondo le particolarità e le caratteristiche di ogni singolo caso.

In questo senso la giurisprudenza – anche se non con riferimento alla pubblicazione non autorizzata di immagini ma ad altri contenuti aventi natura illecita – aveva già avuto modo di esprimersi.
Era stata infatti affermata la sussistenza dell’esenzione di responsabilità del provider passivo, salva appunto la conoscenza da parte dello stesso dei contenuti di cui egli sia venuto a conoscenza della loro natura illecita (vedasi, oltre alla già citata Cass. 7708/2019, per la magistratura di merito v. Trib. Milano, 15.02.2023, n. 1208).
La stessa giurisprudenza, peraltro, aveva correttamente avuto cura di evidenziare che, data la natura speciale di tale previsione rispetto alla regola generale in tema di responsabilità civile, tale esenzione deve interpretarsi restrittivamente (cfr. App. Roma, 12.10.2023 n. 6532). Principi riaffermati nella recentissima pronuncia dalla Suprema Corte (coeva a quella in commento) in un caso riguardante commenti ingiuriosi e diffamatori pubblicati su un blog tematico, sottolineando come, una volta acquisita dal provider la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), esso è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente (cfr. Cass. 27.06.2025 n. 17360).
Nella decisione in commento, il Tribunale di Torino, da una parte ha preso atto delle reiterate contestazioni (tramite lettere, mail, raccomandate) per violazione del diritto d’autore operato dall’autore delle immagini (contestazioni non tutte ritenute idonee allo scopo); dall’altro ha rilevato l’inerzia della piattaforma, con ciò ritenendo Meta compartecipe dell’illecito e del danno subito dall’autore per i giorni in cui Meta, divenuta consapevole dell’illecito, non ha provveduto a rimuovere i contenuti (37 giorni).

In merito alla liquidazione del danno patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale parametro le tariffe SIAE relative alla categoria “siti web non a pagamento per l’utilizzatore finale (con maggiorazione del 50% in considerazione della particolarità del caso). A ciò è stato aggiunto il danno morale nella misura del 75% del patrimoniale, considerata la natura del diritto d’autore, leso dal mancato riconoscimento della paternità dell’opera.
La giustificazione dell’utilizzo delle tariffe SIAE rispetto ad altri criteri (quali sentenze, transazioni ecc.) è stata motivata per il fatto che, nel caso di specie, l’illecito non si è concretato in una pubblicazione effettuata direttamente, ma nella mancata rimozione di contenuti immessi in rete da altri.
In altra fattispecie, riferito alla stessa famosa fotografia della Fallaci, lo stesso Minischetti aveva in precedenza ottenuto dal Tribunale un più ingente ristoro: si trattò in quel caso di una pubblicazione diretta da parte del quotidiano “La Stampa” (sent. Trib. Torino n. 3052/2011).

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_c__Gianni_Minischetti.jpeg (374.3 KB)


IL COLLEZIONISTA HA DIRITTO DI REALIZZARE UN'ESPOSIZIONE PUBBLICA DI FOTOGRAFIE?

date » 09-04-2025 10:52

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tags » esposizione, mostra, fotografia, catalogo, comunicazione, pubblicità, diritto, autore, corpus, stampe,

IMG_4348.jpg(c) Federico Montaldo

Spesso ci si domanda se ed entro quali limiti quali limiti il proprietario-collezionista di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore (nel caso di specie stampe fotografiche), sia legittimato a realizzare con le medesime un’esposizione pubblica.
La questione, che a molti potrebbe sembrare banale o di facile soluzione, nasconde in realtà alcuni nodi riguardanti la corretta applicazione della legge sul diritto d’autore.

Come è noto, l’autore ha i diritti esclusivi di utilizzare economicamente la propria opera, in tutte le forme ed i modi consentiti dalla legge (art. 12 l. aut.).
Tali diritti, di natura patrimoniale, possono essere ceduti a terzi con contratti di diversa natura e caratteristiche (vendita, licenza, noleggio, prestito ecc.), dall’autore stesso o dai di lui eredi (art. 107 l. aut.).
Deve essere ben chiaro, peraltro, che con la cessione di uno o più esemplari dell’opera nella sua materialità (il quadro, la scultura, la stampa fotografica, la stampa litografica ecc.), non comporta la trasmissione anche di tali diritti. A meno che ciò sia stato espressamente previsto (art. 109 l. aut.) e che risulti provato per iscritto (art. 110 l. aut.).

Oggetto del diritto d’autore, infatti, è il bene immateriale (il c.d. corpus mysticum), distinto dal possesso/proprietà del mero supporto sul quale l’opera è fruibile (il c.d. corpus mechanicum).
Con riferimento specifico alle fotografie, tali diritti sarebbero da presumersi trasferiti all’acquirente nel solo caso di cessione del negativo o di altro mezzo di riproduzione (art. 89 l. aut.). Salvo sempre il patto contrario.
Non ci soffermiamo qui sulla possibile assimilazione a detta cessione del file fotografico digitale.

Ciò premesso si pone questione se tra i diritti esclusivi spettanti all’autore (o ai suoi eredi) rientri anche il “diritto di esposizione” al pubblico. Se così fosse, occorrerebbe sempre ottenere apposita autorizzazione dall’avente diritto, mentre ciò non sarebbe necessario nel caso contrario.
Occorre dire anzitutto che la legge sul diritto d’autore non menziona espressamente il diritto di esposizione. Tale silenzio ha generato opinioni contrapposte in dottrina.
Per una parte, tale diritto rappresenta una forma di “comunicazione al pubblico”, e quindi sarebbe da considerarsi riservato all’autore ed ai suoi aventi causa. Per altra parte, all’opposto, esso rappresenta solo una facoltà inerente al diritto di proprietà, senza quindi necessità di autorizzazione da parte dell’artista.

In tale contesto, non definito dalla legge, si è peraltro espressa la giurisprudenza, secondo la quale il diritto di organizzare esposizioni al pubblico di un’opera spetti al proprietario e non all’artista (Trib. Verona, 13.10.1989; App. Venezia, 25.03.1955; Trib. Roma, 16.05.1959; App. Roma, 13.05.1961; Cass. 01.03.1967).
In definitiva, secondo la prevalente giurisprudenza, al proprietario-collezionista è generalmente consentito realizzare esposizioni al pubblico con opere coperte da diritto d’autore.

Occorre tuttavia svolgere alcune precisazioni ulteriori.

Anzitutto, pur essendo il diritto di esposizione non espressamente previsto dalla legge, nulla esclude che esso possa essere convenzionalmente stabilito e regolato tra le parti, a livello privatistico, all’atto della cessione dell’opera. In altri termini, l’autore (e/o i suoi eredi) possono decidere espressamente di escluderlo, oppure di ammetterlo al ricorrere di determinate condizioni e/o comunque previa autorizzazione da parte del titolare. Così come può essere imposto all’acquirente di trasferire dette obbligazioni agli eventuali sub-acquirenti dell’opera.

In secondo luogo, al proprietario-collezionista che effettui una mostra è inibito realizzare un catalogo delle opere esposte.
Il diritto di riproduzione dell’opera costituisce infatti prerogativa esclusiva del titolare del diritto d’autore e la sua eventuale realizzazione, dando luogo ad una moltiplicazione dell’opera, ne costituirebbe una violazione, fonte di risarcimento del danno (art. 13 l. aut; sul punto v. Cass. 19.12.1996 n. 11343).
Né pare possibile che l’esposizione delle opere possa arrecare un lucro al proprietario-collezionista, poiché anche in tale caso si andrebbe a ledere il diritto allo sfruttamento economico dell’opera, riservata al titolare del diritto d’autore.
Infine, l’esposizione al pubblico potrebbe eventualmente concretare violazione dei diritti morali dell’autore (artt. 20-24 l.aut.).
Ciò potrebbe configurarsi qualora le modalità espositive siano ritenute lesive dell’onore o della reputazione dell’autore stesso. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’esposizione includa opere non rappresentative del lavoro dell’artista presentate invece come significative, o quando l’autore sia accostato ad altri artisti di diversa corrente o genere artistico. Oppure, più semplicemente, quando l’esposizione sia realizzata in un contesto inappropriato o con un allestimento scadente e/o di profilo inadeguato rispetto all’immagine dell’artista.
I diritti morali (tra questi si consideri la paternità dell’opera, l’opposizione a qualunque deformazione, modificazione, mutilazione che possa arrecare pregiudizio all’immagine dell’artista), sono considerati inalienabili, e, dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli, dai fratelli e sorelle e dai loro discendenti.

Altra questione riguarda invece la realizzazione di un catalogo della mostra, oppure il materiale di comunicazione e pubblicitario dell’esposizione con tutte le possibili modalità. In tali casi, non vi è dubbio che al proprietario delle opere esposte sia inibito l’utilizzo delle riproduzioni delle opere in mostra, in cui diritti restano pur sempre in capo al titolare del diritto d’autore od ai suoi eredi.
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