IL CASO MINISCHETTI vs. FACEBOOK
Meta paga i danni al fotografo per la mancata rimozione di immagini protette da diritto d'autore
Oriana Fallaci, New York, 1991
Fotografia di Gianni Minischetti (c)
Nelle scorse settimane è assurta agli onori della cronaca una fotografia di Oriana Fallaci. Non per la qualità dell’immagine o del soggetto ritratto quanto per il caso giudiziario che essa ha generato.
Si tratta di un ritratto scattato a New York nel 1991 dal fotografo e amico Gianni Minischetti, a cui la famosa giornalista e scrittrice aveva concesso di realizzare un servizio fotografico, all’interno del suo studio e in esterno. Sarebbe stato anche l’ultimo servizio per cui Fallaci (scomparsa nel 2006), avrebbe accettato di posare. Il ritratto in questione – che la vede in primo piano con il ponte di Brooklyn e le torri gemelle alle spalle - sarebbe in seguito stato scelto (non a caso) dalla stessa Fallaci a corredo del celebre articolo “La Rabbia e l’orgoglio”, pubblicato dal Corriere della Sera dopo l’attentato dell’11 Settembre 2001.
L’insieme delle fotografie divenne anche un libro, che Minischetti pubblicò nel 2011 (“Oriana Fallaci in New York: una storia di orgoglio”) e una mostra.
È accaduto che tali fotografie (in tutto 54), nell’arco di un lungo periodo temporale (oltre dieci anni) siano state abusivamente “postate” su Facebook da vari soggetti, senza menzione dell’autore o con un nome sbagliato, spesso tagliate, mutilate e alterate con scritte e successivamente ripostate da migliaia di sconosciuti per aumentare i clic sui vari gruppi. Talvolta, per giunta, a corredo di testi completamente fuori contesto e per finalità del tutto diverse.
Tutto ciò per anni e malgrado le numerose segnalazioni, diffide e intimazioni rivolte da Minischetti alla piattaforma (non tutte andate a buon fine o giudicate idonee, stante la difficoltà di individuazione del soggetto titolare, prima Facebook, poi Meta), affinché le immagini protette da diritto d’autore fossero rimosse.
Stante l’inerzia di Meta, all’autore non è restato che agire in giudizio.
La sentenza emessa dal Tribunale di Torino (n. 3140 del 27.6.2025) è di particolare interesse e costituisce un precedente specifico per chiunque si trovi a subire le conseguenze dell’utilizzo abusivo (cioè non autorizzato) di proprie immagini sulle piattaforme web, e, segnatamente, sul “gigante” Facebook.
Il nucleo della sentenza consiste nell’affermazione della responsabilità degli hosting provider passivi – come è appunto Meta – in relazione ai contenuti caricati dagli utenti.
Occorre subito chiarire la differenza tra hosting “attivi” e “passivi”, poiché ciò risulta centrale per comprendere il senso della decisione in commento.
Il provider “passivo” si identifica in colui che si limita a memorizzare in modo automatico i dati forniti dagli utenti con modalità esclusivamente tecniche, senza esercitare alcuna forma di controllo o di selezione di quanto caricato dagli utenti. Al contrario, i provider “attivi” sono quelli in cui l’hosting svolge (anche) un’attività di filtro, ponendo in essere una condotta attiva di selezione, moderazione ed eventuale modifica contenuti (in questo senso si è espressa con una importante decisione Cass. 19.3.2019 n. 7708).
Per questa ragione, al provider “attivo” non si applica l’esenzione di responsabilità di cui si dirà in seguito, concorrendo egli stesso nella eventuale commissione dell’illecito ed essendo la sua condotta regolata dalle regole generali in tema di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c.
La disciplina legislativa applicabile al provider passivo – al contrario - prevede una forma esenzione da responsabilità, contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE) e negli artt. 102 septies e ss. l. aut. (attuativo della Direttiva UE 2019/790).
Secondo tale disciplina, il provider passivo va esente da responsabilità sui contenuti memorizzati (cioè postati dagli utenti) a condizione che:
a) egli non sia effettivamente a conoscenza legale del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, non avendone avuta informazione, né dal titolare del diritto leso né in altro modo;
b) egli abbia condotto le opportune verifiche, con un grado di diligenza adeguato a quello di un operatore professionale della rete, senza aver potuto constatare l’illiceità;
c) egli non abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente al fine di rimuovere i contenuti illecitamente immessi sulla piattaforma.
Tutte valutazioni, queste, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, secondo le particolarità e le caratteristiche di ogni singolo caso.
In questo senso la giurisprudenza – anche se non con riferimento alla pubblicazione non autorizzata di immagini ma ad altri contenuti aventi natura illecita – aveva già avuto modo di esprimersi.
Era stata infatti affermata la sussistenza dell’esenzione di responsabilità del provider passivo, salva appunto la conoscenza da parte dello stesso dei contenuti di cui egli sia venuto a conoscenza della loro natura illecita (vedasi, oltre alla già citata Cass. 7708/2019, per la magistratura di merito v. Trib. Milano, 15.02.2023, n. 1208).
La stessa giurisprudenza, peraltro, aveva correttamente avuto cura di evidenziare che, data la natura speciale di tale previsione rispetto alla regola generale in tema di responsabilità civile, tale esenzione deve interpretarsi restrittivamente (cfr. App. Roma, 12.10.2023 n. 6532). Principi riaffermati nella recentissima pronuncia dalla Suprema Corte (coeva a quella in commento) in un caso riguardante commenti ingiuriosi e diffamatori pubblicati su un blog tematico, sottolineando come, una volta acquisita dal provider la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), esso è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente (cfr. Cass. 27.06.2025 n. 17360).
Nella decisione in commento, il Tribunale di Torino, da una parte ha preso atto delle reiterate contestazioni (tramite lettere, mail, raccomandate) per violazione del diritto d’autore operato dall’autore delle immagini (contestazioni non tutte ritenute idonee allo scopo); dall’altro ha rilevato l’inerzia della piattaforma, con ciò ritenendo Meta compartecipe dell’illecito e del danno subito dall’autore per i giorni in cui Meta, divenuta consapevole dell’illecito, non ha provveduto a rimuovere i contenuti (37 giorni).
In merito alla liquidazione del danno patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale parametro le tariffe SIAE relative alla categoria “siti web non a pagamento per l’utilizzatore finale (con maggiorazione del 50% in considerazione della particolarità del caso). A ciò è stato aggiunto il danno morale nella misura del 75% del patrimoniale, considerata la natura del diritto d’autore, leso dal mancato riconoscimento della paternità dell’opera.
La giustificazione dell’utilizzo delle tariffe SIAE rispetto ad altri criteri (quali sentenze, transazioni ecc.) è stata motivata per il fatto che, nel caso di specie, l’illecito non si è concretato in una pubblicazione effettuata direttamente, ma nella mancata rimozione di contenuti immessi in rete da altri.
In altra fattispecie, riferito alla stessa famosa fotografia della Fallaci, lo stesso Minischetti aveva in precedenza ottenuto dal Tribunale un più ingente ristoro: si trattò in quel caso di una pubblicazione diretta da parte del quotidiano “La Stampa” (sent. Trib. Torino n. 3052/2011).
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