FEDERICO MONTALDO

Fotografia e Diritto

IL CASO MINISCHETTI vs. FACEBOOK
Meta paga i danni al fotografo per la mancata rimozione di immagini protette da diritto d'autore

date » 24-07-2025 11:34

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tags » minischetti, fallaci, oriana, meta, facebook, risarcimento, diritto d'autore, fotografia,

_c__Gianni_Minischetti.jpegOriana Fallaci, New York, 1991
Fotografia di Gianni Minischetti (c)

Nelle scorse settimane è assurta agli onori della cronaca una fotografia di Oriana Fallaci. Non per la qualità dell’immagine o del soggetto ritratto quanto per il caso giudiziario che essa ha generato.
Si tratta di un ritratto scattato a New York nel 1991 dal fotografo e amico Gianni Minischetti, a cui la famosa giornalista e scrittrice aveva concesso di realizzare un servizio fotografico, all’interno del suo studio e in esterno. Sarebbe stato anche l’ultimo servizio per cui Fallaci (scomparsa nel 2006), avrebbe accettato di posare. Il ritratto in questione – che la vede in primo piano con il ponte di Brooklyn e le torri gemelle alle spalle - sarebbe in seguito stato scelto (non a caso) dalla stessa Fallaci a corredo del celebre articolo “La Rabbia e l’orgoglio”, pubblicato dal Corriere della Sera dopo l’attentato dell’11 Settembre 2001.
L’insieme delle fotografie divenne anche un libro, che Minischetti pubblicò nel 2011 (“Oriana Fallaci in New York: una storia di orgoglio”) e una mostra.

È accaduto che tali fotografie (in tutto 54), nell’arco di un lungo periodo temporale (oltre dieci anni) siano state abusivamente “postate” su Facebook da vari soggetti, senza menzione dell’autore o con un nome sbagliato, spesso tagliate, mutilate e alterate con scritte e successivamente ripostate da migliaia di sconosciuti per aumentare i clic sui vari gruppi. Talvolta, per giunta, a corredo di testi completamente fuori contesto e per finalità del tutto diverse.
Tutto ciò per anni e malgrado le numerose segnalazioni, diffide e intimazioni rivolte da Minischetti alla piattaforma (non tutte andate a buon fine o giudicate idonee, stante la difficoltà di individuazione del soggetto titolare, prima Facebook, poi Meta), affinché le immagini protette da diritto d’autore fossero rimosse.
Stante l’inerzia di Meta, all’autore non è restato che agire in giudizio.

La sentenza emessa dal Tribunale di Torino (n. 3140 del 27.6.2025) è di particolare interesse e costituisce un precedente specifico per chiunque si trovi a subire le conseguenze dell’utilizzo abusivo (cioè non autorizzato) di proprie immagini sulle piattaforme web, e, segnatamente, sul “gigante” Facebook.
Il nucleo della sentenza consiste nell’affermazione della responsabilità degli hosting provider passivi – come è appunto Meta – in relazione ai contenuti caricati dagli utenti.
Occorre subito chiarire la differenza tra hosting “attivi” e “passivi”, poiché ciò risulta centrale per comprendere il senso della decisione in commento.
Il provider “passivo” si identifica in colui che si limita a memorizzare in modo automatico i dati forniti dagli utenti con modalità esclusivamente tecniche, senza esercitare alcuna forma di controllo o di selezione di quanto caricato dagli utenti. Al contrario, i provider “attivi” sono quelli in cui l’hosting svolge (anche) un’attività di filtro, ponendo in essere una condotta attiva di selezione, moderazione ed eventuale modifica contenuti (in questo senso si è espressa con una importante decisione Cass. 19.3.2019 n. 7708).
Per questa ragione, al provider “attivo” non si applica l’esenzione di responsabilità di cui si dirà in seguito, concorrendo egli stesso nella eventuale commissione dell’illecito ed essendo la sua condotta regolata dalle regole generali in tema di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c.
La disciplina legislativa applicabile al provider passivo – al contrario - prevede una forma esenzione da responsabilità, contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE) e negli artt. 102 septies e ss. l. aut. (attuativo della Direttiva UE 2019/790).
Secondo tale disciplina, il provider passivo va esente da responsabilità sui contenuti memorizzati (cioè postati dagli utenti) a condizione che:
a) egli non sia effettivamente a conoscenza legale del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, non avendone avuta informazione, né dal titolare del diritto leso né in altro modo;
b) egli abbia condotto le opportune verifiche, con un grado di diligenza adeguato a quello di un operatore professionale della rete, senza aver potuto constatare l’illiceità;
c) egli non abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente al fine di rimuovere i contenuti illecitamente immessi sulla piattaforma.
Tutte valutazioni, queste, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, secondo le particolarità e le caratteristiche di ogni singolo caso.

In questo senso la giurisprudenza – anche se non con riferimento alla pubblicazione non autorizzata di immagini ma ad altri contenuti aventi natura illecita – aveva già avuto modo di esprimersi.
Era stata infatti affermata la sussistenza dell’esenzione di responsabilità del provider passivo, salva appunto la conoscenza da parte dello stesso dei contenuti di cui egli sia venuto a conoscenza della loro natura illecita (vedasi, oltre alla già citata Cass. 7708/2019, per la magistratura di merito v. Trib. Milano, 15.02.2023, n. 1208).
La stessa giurisprudenza, peraltro, aveva correttamente avuto cura di evidenziare che, data la natura speciale di tale previsione rispetto alla regola generale in tema di responsabilità civile, tale esenzione deve interpretarsi restrittivamente (cfr. App. Roma, 12.10.2023 n. 6532). Principi riaffermati nella recentissima pronuncia dalla Suprema Corte (coeva a quella in commento) in un caso riguardante commenti ingiuriosi e diffamatori pubblicati su un blog tematico, sottolineando come, una volta acquisita dal provider la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), esso è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente (cfr. Cass. 27.06.2025 n. 17360).
Nella decisione in commento, il Tribunale di Torino, da una parte ha preso atto delle reiterate contestazioni (tramite lettere, mail, raccomandate) per violazione del diritto d’autore operato dall’autore delle immagini (contestazioni non tutte ritenute idonee allo scopo); dall’altro ha rilevato l’inerzia della piattaforma, con ciò ritenendo Meta compartecipe dell’illecito e del danno subito dall’autore per i giorni in cui Meta, divenuta consapevole dell’illecito, non ha provveduto a rimuovere i contenuti (37 giorni).

In merito alla liquidazione del danno patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale parametro le tariffe SIAE relative alla categoria “siti web non a pagamento per l’utilizzatore finale (con maggiorazione del 50% in considerazione della particolarità del caso). A ciò è stato aggiunto il danno morale nella misura del 75% del patrimoniale, considerata la natura del diritto d’autore, leso dal mancato riconoscimento della paternità dell’opera.
La giustificazione dell’utilizzo delle tariffe SIAE rispetto ad altri criteri (quali sentenze, transazioni ecc.) è stata motivata per il fatto che, nel caso di specie, l’illecito non si è concretato in una pubblicazione effettuata direttamente, ma nella mancata rimozione di contenuti immessi in rete da altri.
In altra fattispecie, riferito alla stessa famosa fotografia della Fallaci, lo stesso Minischetti aveva in precedenza ottenuto dal Tribunale un più ingente ristoro: si trattò in quel caso di una pubblicazione diretta da parte del quotidiano “La Stampa” (sent. Trib. Torino n. 3052/2011).

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IL CASO NEVERMIND DEI NIRVANA

date » 08-04-2025 17:13

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tags » Nirvana, nevermind, fotografia, disco, musica, dollaro, minori,

s_l1600.jpg

A proposito della famosa copertina di Nevermind, leggendario album dei Nirvana del 1991, qualcuno ha detto che la cosa più oscena di quella immagine è il dollaro.

Non sembra pensarla così Mr. Spencer Elden (o forse, sarebbe meglio dire, i di lui avvocati), che quando comparve sulla copertina del celebre disco aveva pochi mesi, e che oggi, maturo trentenne, ha fatto causa agli ex componenti della band e alle persone coinvolte nella realizzazione dell’album, sostenendo di essere stato sfruttato.
In particolare, a quanto si apprende, i Nirvana avrebbero usato intenzionalmente l’immagine «pedopornografica» del bambino per scopi commerciali e «sfruttato la natura scioccante della sua immagine» per «provocare una reazione sessuale istintiva» nello spettatore e promuovere la band a spese di Elden.
Poco importa che la copertina di Nevermind sia stata interpretata come una critica al capitalismo, e che, secondo la legge americana, immagini di bambini nudi che non abbiano elementi per essere considerate contenuti sessuali non vengono ritenute pornografiche.

Gli avvocati di Elden hanno aggiunto che la fotografia ha provocato al loro cliente «danni permanenti» e che la presenza della banconota da un dollaro suggerisce in qualche modo che il bambino possa essere «un sex worker» (v. Rolling Stone, 26 Agosto 2021, Il Post, 25 agosto 2021, Variety, 24 Agosto 2021).
Che dire?
La prima possibile osservazione riguarda la genuinità della sofferenza della vittima. Su di essa (la genuinità, non la vittima) è lecito sommessamente avanzare qualche dubbio, dato che il nostro Elden, – evidentemente prima di aver preso coscienza dei propri patimenti psicologici - era arrivato a tatuarsi sul petto la scritta “Nevermind” e che in passato, in occasione degli anniversari dell’uscita del disco, aveva anche provato a ricreare la copertina del disco.
Lasciamo questo argomento alla difesa delle controparti, nei cui confronti il “petitioner” ha domandato un risarcimento del danno di $ 150.000 ciascuno (tra questi il fotografo che scattò la foto, Kirk Weddle; il direttore artistico dell’album, Robert Fisher; i due ex membri dei Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic; la ex moglie di Kurt Cobain, Courtney Love; le persone che si occupano di gestire l’eredità di Cobain, e vari rappresentanti delle etichette discografiche che hanno pubblicato e distribuito il disco negli ultimi trent’anni).

La seconda osservazione riguarda una società – quella americana - in cui tutto è (o è divenuto) ossessivamente sessualizzato e in cui l’oscenità passa solo ed esclusivamente attraverso le immagini che riportano al sesso o agli organi sessuali. In ogni caso e a prescindere dal contesto. Never mind (è il caso di dire) se sono i capezzoli della Venere di Botticelli o il corpo della bimba vietnamita in fuga dalle bombe (americane) al napalm. Su Facebook non passeranno! Anche il puritanesimo si è digitalizzato.
E poco importa se film o videogiochi propongano senza limiti di età immagini e temi di assoluta violenza, truculente e sanguinarie e se l’uso delle armi, intoccabile, è garantito in Costituzione. In questo nulla di osceno.
In Europa stiamo messi un po’ meglio. Ma non disperiamo. Solitamente da Oltreoceano abbiamo importato il meglio, ma anche il peggio.

La terza osservazione è di tipo legale (il che giustifica l’inserimento di questo pezzo nella rubrica di riferimento) e tocca ancora una volta il tema dell’immagine dei minori.
Come ho sempre più occasione di constatare - sia dall’analisi che dalla frequenza dei casi giudiziari, oltre che dai quesiti che mi vengono posti a livello professionale - si tratta di un tema tra i più delicati in materia di rapporti tra fotografia e diritto.
Per una sintesi delle principali problematiche si rinvia al post pubblicato in questa sezione sugli aspetti legali del ritratto dei minori.

In particolare, in tema di immagini dei minori, l’interesse primario e assoluto è costituito dalla tutela dello sviluppo armonioso e completo della personalità del minore, al cospetto del quale tutte le ipotesi derogatorie sull’obbligo del consenso - che in questo caso non può mai essere presunto, come a certe condizioni è ravvisabile nei confronti degli adulti - debbono cedere e/o comunque sono soggette ad essere interpretate restrittivamente da parte del giudice.
Ma, a ben guardare, non sembra essere neppure questo il punto nodale – nel caso di Nevermind – poiché l’azione di Spencer Elden giunge ben oltre il raggiungimento della maggior età, a personalità ormai abbondantemente formata (bene o male non è qui oggetto di indagine).
Piuttosto è una questione di liberatoria tout court, cioè del consenso alla pubblicazione della propria immagine.

A dire dei legali di Elden, infatti, l’unica autorizzazione a suo tempo accordata al fotografo (che pare fosse amico del padre di Elden) era quella allo scatto del tuffo in acqua (ricevendo un compenso di $ 200), ma non alla pubblicazione della stessa sulla copertina di un disco (che ha poi venduto oltre 30 milioni di copie).
Sotto tale profilo, se effettivamente sussistente, la domanda può apparire fondata e lo stratosferico numero di copie del disco vendute rappresenta un elemento rilevantissimo per la eventuale quantificazione del danno.
Al netto di ogni considerazione circa il preteso (e tardivo) pregiudizio asseritamente subito in chiave “pedopornografica”.

Il RITRATTO DEI MINORI

date » 08-04-2025 16:54

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tags » Ritratto, minori, minorile, tutela, immagine, fotografia, consenso, minorenne, privacy,

LNT.Cuba178.jpgCuba, 2003
(c) Luca Nizzoli Toetti

Tra i temi più delicati in tema di fotografia vi è sicuramente quello concernente l’individuazione dei corretti limiti dell’utilizzo dell’immagine dei minori. Anche questo tema – al pari di tutti gli aspetti legali connessi alla fotografia (ed in particolare della fotografia di ritratto) - ha visto la sua rilevanza accrescersi enormemente in ambiente digitale. In epoca social, infatti, la pervasività del mezzo è tale da moltiplicare esponenzialmente la diffusione dell’informazione, con ogni intuibile conseguenza.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Occorre anzitutto intendersi sul concetto di ritratto, che, ai fini che qui rilevano, altro non è che un’immagine (non solo e non necessariamente fotografica) in cui siano “riconoscibili le sembianze di una persona determinata”.
Il diritto all’immagine è un diritto assoluto e personalissimo, disciplinato dall’art. 10 cod. civ e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941).
La regola generale in tema di esposizione, riproduzione, pubblicazione del ritratto di una persona subordina la legittimità della stessa all’espressione del “consenso”, (art. 96 l. aut.), salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie stabilite dal successivo art. 97 l.aut. (notorietà del soggetto ritratto; ufficio pubblico ricoperto; necessità di giustizia e polizia; scopi scientifici, didattici o culturali; fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico), e sempre che la pubblicazione non sia comunque di pregiudizio all’onore, reputazione e decoro della persona ritratta.

Ciò detto in linea generale, con specifico riferimento all’immagine dei minori vengono in ulteriore considerazione:

- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata dall’Italia con legge 176/1991), secondo cui nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, e deve perciò essere adeguatamente protetto (art. 16);

- il codice deontologico dei giornalisti, che, richiamando la Carta di Treviso del 5.10.1990 (come successivamente integrata), eleva a rango primario rispetto al diritto di cronaca e di critica la tutela della personalità del minore, sicché il secondo deve cedere nei confronti del primo, demandando al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse del minore;

- il codice della privacy (nella sua versione di adeguamento al Regolamento U.E. 679/2016), di cui al D. Lgs. 101/2018, il cui art. 2 quinquies prevede che i minori possano prestare il consenso al trattamento dei dati personali solo a partire del 14 anni (contro i 16 della versione precedente), facendo sì che al di sotto di tale soglia il consenso al trattamento debba essere dato da entrambi i genitori;

- il codice del processo penale minorile, che prevede il divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento (D.P.R. 488/88, art. 13).

Risulta evidente, in tale contesto, come la pubblicazione di immagini dei minori sia tutt’altro che agevole, come recenti sentenze dei Tribunali hanno confermato.
Con riferimento al post su Facebook di una bambina che partecipava a un defilé di moda, in particolare, ne è stata ritenuta abusiva la pubblicazione in quanto non autorizzata dal padre separato (affidatario in regime condiviso), ma solo dalla madre, pur essendosi esclusa la sussistenza di un danno risarcibile stante la presenza dello stesso padre alla medesima sfilata (Trib. Ravenna, 15.10.2019). Analogamente aveva deciso altra corte nel caso di pubblicazione su Facebook dei figli del proprio compagno avuti da precedente relazione (Trib. Rieti, 7.3.2019).
In altro caso, la pubblicazione on line dell’immagine di una showgirl a spasso per Milano con la propria figlia è stata giudicata abusiva, in quanto, se l’obbligo del consenso poteva ritenersi derogato nei confronti della madre, per via della sua notorietà, non altrettanto poteva dirsi per la figlia, e non ravvisandosi un interesse pubblico alla diffusione del ritratto della minore (Trib. Milano, 23.12.2013).
In altro interessante caso, questa volta in Austria, è stata la figlia a insorgere nei confronti dei genitori che, negli anni, hanno pubblicato centinaia di immagini della stessa in situazioni intime, condividendole con i propri amici.
Viene da chiedersi, in tempi attuali, come farebbe Sally Mann a pubblicare un libro come “Immediate family” …

In conclusione.
In tema di immagini dei minori, l’interesse primario e assoluto è costituito dalla tutela dello sviluppo armonioso e completo della personalità del minore. Al cospetto di tale interesse, tutte le ipotesi derogatorie sull’obbligo del consenso - che in questo caso non può mai essere presunto, come a certe condizioni è ravvisabile nei confronti degli adulti - debbono cedere e/o comunque sono soggette ad essere interpretate restrittivamente da parte del giudice.
Pur non sussistendo un divieto assoluto di pubblicazione, diffusione e circolazione dell’immagine (nel qual caso sarebbe stato agevole sancirlo in termini chiari da parte del legislatore), la cautela è quindi d’obbligo. Si rende pertanto necessaria un’attenta valutazione ed un bilanciamento degli interessi contrapposti: il diritto di critica e cronaca e di libera manifestazione del pensiero (tra cui rientra peraltro anche la pubblicazione di immagini a scopo culturale), da una parte; il diritto del minore alla protezione del proprio sviluppo armonioso in assenza di turbative.
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