FEDERICO MONTALDO

Fotografia e Diritto

IL CASO MINISCHETTI vs. FACEBOOK
Meta paga i danni al fotografo per la mancata rimozione di immagini protette da diritto d'autore

date » 24-07-2025 11:34

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tags » minischetti, fallaci, oriana, meta, facebook, risarcimento, diritto d'autore, fotografia,

_c__Gianni_Minischetti.jpegOriana Fallaci, New York, 1991
Fotografia di Gianni Minischetti (c)

Nelle scorse settimane è assurta agli onori della cronaca una fotografia di Oriana Fallaci. Non per la qualità dell’immagine o del soggetto ritratto quanto per il caso giudiziario che essa ha generato.
Si tratta di un ritratto scattato a New York nel 1991 dal fotografo e amico Gianni Minischetti, a cui la famosa giornalista e scrittrice aveva concesso di realizzare un servizio fotografico, all’interno del suo studio e in esterno. Sarebbe stato anche l’ultimo servizio per cui Fallaci (scomparsa nel 2006), avrebbe accettato di posare. Il ritratto in questione – che la vede in primo piano con il ponte di Brooklyn e le torri gemelle alle spalle - sarebbe in seguito stato scelto (non a caso) dalla stessa Fallaci a corredo del celebre articolo “La Rabbia e l’orgoglio”, pubblicato dal Corriere della Sera dopo l’attentato dell’11 Settembre 2001.
L’insieme delle fotografie divenne anche un libro, che Minischetti pubblicò nel 2011 (“Oriana Fallaci in New York: una storia di orgoglio”) e una mostra.

È accaduto che tali fotografie (in tutto 54), nell’arco di un lungo periodo temporale (oltre dieci anni) siano state abusivamente “postate” su Facebook da vari soggetti, senza menzione dell’autore o con un nome sbagliato, spesso tagliate, mutilate e alterate con scritte e successivamente ripostate da migliaia di sconosciuti per aumentare i clic sui vari gruppi. Talvolta, per giunta, a corredo di testi completamente fuori contesto e per finalità del tutto diverse.
Tutto ciò per anni e malgrado le numerose segnalazioni, diffide e intimazioni rivolte da Minischetti alla piattaforma (non tutte andate a buon fine o giudicate idonee, stante la difficoltà di individuazione del soggetto titolare, prima Facebook, poi Meta), affinché le immagini protette da diritto d’autore fossero rimosse.
Stante l’inerzia di Meta, all’autore non è restato che agire in giudizio.

La sentenza emessa dal Tribunale di Torino (n. 3140 del 27.6.2025) è di particolare interesse e costituisce un precedente specifico per chiunque si trovi a subire le conseguenze dell’utilizzo abusivo (cioè non autorizzato) di proprie immagini sulle piattaforme web, e, segnatamente, sul “gigante” Facebook.
Il nucleo della sentenza consiste nell’affermazione della responsabilità degli hosting provider passivi – come è appunto Meta – in relazione ai contenuti caricati dagli utenti.
Occorre subito chiarire la differenza tra hosting “attivi” e “passivi”, poiché ciò risulta centrale per comprendere il senso della decisione in commento.
Il provider “passivo” si identifica in colui che si limita a memorizzare in modo automatico i dati forniti dagli utenti con modalità esclusivamente tecniche, senza esercitare alcuna forma di controllo o di selezione di quanto caricato dagli utenti. Al contrario, i provider “attivi” sono quelli in cui l’hosting svolge (anche) un’attività di filtro, ponendo in essere una condotta attiva di selezione, moderazione ed eventuale modifica contenuti (in questo senso si è espressa con una importante decisione Cass. 19.3.2019 n. 7708).
Per questa ragione, al provider “attivo” non si applica l’esenzione di responsabilità di cui si dirà in seguito, concorrendo egli stesso nella eventuale commissione dell’illecito ed essendo la sua condotta regolata dalle regole generali in tema di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c.
La disciplina legislativa applicabile al provider passivo – al contrario - prevede una forma esenzione da responsabilità, contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE) e negli artt. 102 septies e ss. l. aut. (attuativo della Direttiva UE 2019/790).
Secondo tale disciplina, il provider passivo va esente da responsabilità sui contenuti memorizzati (cioè postati dagli utenti) a condizione che:
a) egli non sia effettivamente a conoscenza legale del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, non avendone avuta informazione, né dal titolare del diritto leso né in altro modo;
b) egli abbia condotto le opportune verifiche, con un grado di diligenza adeguato a quello di un operatore professionale della rete, senza aver potuto constatare l’illiceità;
c) egli non abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente al fine di rimuovere i contenuti illecitamente immessi sulla piattaforma.
Tutte valutazioni, queste, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, secondo le particolarità e le caratteristiche di ogni singolo caso.

In questo senso la giurisprudenza – anche se non con riferimento alla pubblicazione non autorizzata di immagini ma ad altri contenuti aventi natura illecita – aveva già avuto modo di esprimersi.
Era stata infatti affermata la sussistenza dell’esenzione di responsabilità del provider passivo, salva appunto la conoscenza da parte dello stesso dei contenuti di cui egli sia venuto a conoscenza della loro natura illecita (vedasi, oltre alla già citata Cass. 7708/2019, per la magistratura di merito v. Trib. Milano, 15.02.2023, n. 1208).
La stessa giurisprudenza, peraltro, aveva correttamente avuto cura di evidenziare che, data la natura speciale di tale previsione rispetto alla regola generale in tema di responsabilità civile, tale esenzione deve interpretarsi restrittivamente (cfr. App. Roma, 12.10.2023 n. 6532). Principi riaffermati nella recentissima pronuncia dalla Suprema Corte (coeva a quella in commento) in un caso riguardante commenti ingiuriosi e diffamatori pubblicati su un blog tematico, sottolineando come, una volta acquisita dal provider la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), esso è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente (cfr. Cass. 27.06.2025 n. 17360).
Nella decisione in commento, il Tribunale di Torino, da una parte ha preso atto delle reiterate contestazioni (tramite lettere, mail, raccomandate) per violazione del diritto d’autore operato dall’autore delle immagini (contestazioni non tutte ritenute idonee allo scopo); dall’altro ha rilevato l’inerzia della piattaforma, con ciò ritenendo Meta compartecipe dell’illecito e del danno subito dall’autore per i giorni in cui Meta, divenuta consapevole dell’illecito, non ha provveduto a rimuovere i contenuti (37 giorni).

In merito alla liquidazione del danno patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale parametro le tariffe SIAE relative alla categoria “siti web non a pagamento per l’utilizzatore finale (con maggiorazione del 50% in considerazione della particolarità del caso). A ciò è stato aggiunto il danno morale nella misura del 75% del patrimoniale, considerata la natura del diritto d’autore, leso dal mancato riconoscimento della paternità dell’opera.
La giustificazione dell’utilizzo delle tariffe SIAE rispetto ad altri criteri (quali sentenze, transazioni ecc.) è stata motivata per il fatto che, nel caso di specie, l’illecito non si è concretato in una pubblicazione effettuata direttamente, ma nella mancata rimozione di contenuti immessi in rete da altri.
In altra fattispecie, riferito alla stessa famosa fotografia della Fallaci, lo stesso Minischetti aveva in precedenza ottenuto dal Tribunale un più ingente ristoro: si trattò in quel caso di una pubblicazione diretta da parte del quotidiano “La Stampa” (sent. Trib. Torino n. 3052/2011).

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_c__Gianni_Minischetti.jpeg (374.3 KB)

IL CASO BUTTURINI /QUANDO L'EDITING PUO' DIVENTARE LESIVO

date » 08-04-2025 16:50

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tags » fotografia, editing, martin, parr, butturini, london, cancel, culture, gorilla,

IMG_7408.jpgDoppia pagine del libro "London" di Gian Butturini
(Courtesy Archivio Gian Butturini)

La vicenda delle fotografie di Gian Butturini contenute nel libro “London”, l’accusa di razzismo e le conseguenze che ne sono seguite, ci offrono l’occasione per alcune riflessioni sulla potenziale lesività della fotografia di ritratto a seconda del suo utilizzo e del contesto in cui essa è pubblicata.

Prima di tutto i fatti.
Qualche anno fa Martin Parr, celebre fotografo Magnum, tra i più grandi collezionisti di libri fotografici al mondo, nonché tra i più influenti personaggi nel campo della fotografia contemporanea, si imbatte nel libro “London” di Gian Butturini.
Il libro, pressoché autoprodotto, edito nel 1969 in poche copie, era da anni ormai esaurito e introvabile; i pochi esemplari reperibili sul mercato dell’usato avevano (e hanno) prezzi molto elevati.
Per Martin Parr si tratta di un “gioiello abbandonato”, che merita di essere ripubblicato ed adeguatamente valorizzato.

Si mette così sulle tracce della vedova ed i figli dell’autore (scomparso nel 2006) e nel 2017 ne promuove una riedizione presso l’editore Damiani.
Non solo, organizza anche una mostra al Barbican Centre di Londra e un talk in occasione di Photo London.
Come indica nella prefazione, da lui curata, la “Swinging London” della metà degli anni ’60 era stata scarsamente rappresentata dai fotografi britannici, per lo più concentrati sugli aspetti fashion (David Bailey, Terence Donovan) che non a raccontare i cambiamenti della scena sociale e giovanile di quel periodo e la neonata cultura beat, che ben presto si estesero da Londra al resto del mondo.

A pubblicazione avvenuta, una studentessa britannica di antropologia, tale Mercedes Baptiste Halliday, alla quale il libro era stato regalato per il compleanno, si sofferma su una doppia pagina del libro, che ritrae, sulla sinistra, una donna nera, addetta ai biglietti, nel gabbiotto della metropolitana; sulla destra un gorilla in gabbia.
Disgustata e indignata, la giovane studentessa scatena una poderosa campagna di protesta contro il libro e il suo curatore, giudicando manifestamente razzista l’immagine (meglio, l’accostamento delle due immagini) e chiedendone il ritiro dal mercato.

L’impatto della campagna è devastante: Martin Parr si dimette dalla Direzione del Festival di fotografia di Bristol; si scusa per non essersi accorto dell’accostamento razzista tra le due immagini chiedendo all’editore, non solo il ritiro del libro, ma addirittura di mandarlo al macero.
Va detto a questo punto che grazie all’impegno dei figli di Gian Butturini (Marta e Tiziano), il libro è stato recuperato dall’editore, e, pur non essendo possibile distribuirlo secondo i canali ufficiali, è stato quanto meno salvato dall’estinzione ed è acquistabile direttamente rivolgendosi loro (www.gianbutturini.com).

La vicenda è stata (ed è) oggetto di ampio dibattito, potendo essere analizzata sotto molteplici profili: fotografico, politico, culturale, sociologico e – mi permetto di aggiungere – giuridico.
Come ha ben osservato Michele Smargiassi (La Repubblica, 22.7.2020; Fotocrazia, 30.9.2020), la vicenda è stata un’occasione perduta per riflettere su vari temi: dalla lettura dell’immagine al linguaggio della fotografia, dalla libertà di espressione alla “Cancel Culture”,
L’assoluta mancanza di una qualsiasi riflessione critica su tali profili e la “resa incondizionata” di Martin Parr, hanno rischiato di mandare al macero un libro sull’altare del “politically correct”.
Senza istruttoria e senza appello, la fotografia è passata senz’altro nell’archivio delle immagini razziste. Poco importa se la storia personale del suo autore, il suo percorso umano e fotografico conducessero piuttosto nella direzione opposta. Poco importa se quelle due immagini accostate potessero essere suscettibili di una diversa lettura, forse meno immediata ma non per questo meno autentica: le due gabbie sono le rappresentazioni delle segregazioni che l’autore coglieva nella Londra di allora, segnata dalle emarginazioni e dal lavoro alienante riservato agli immigrati. Una “metafora della dignità che resiste allo scherno” (Smargiassi, cit.).
Ed in ogni caso, se contrariamente alle intenzioni del suo autore, all’accostamento delle due immagini potesse attribuirsi un effetto “razzista” (e non neghiamo certo che, in astratto, questa sia una possibile lettura), è possibile che ciò possa portare alla distruzione di un libro? Un atto che ci riporta a tempi e regimi oscuri, purtroppo anche recenti, che speravamo di aver lasciato alle nostre spalle.

Ciò detto, la vicenda suscita interesse anche per una riflessione sugli aspetti legali che un’immagine recante il ritratto di una persona può generare a seconda del contesto e delle modalità di pubblicazione: in definitiva dell’editing.
A prescindere dalle situazioni e delle circostanze che, in assenza del consenso, giustificano la divulgazione del ritratto (per il che ci si permette di rinviare al mio “Manuale di Sopravvivenza per fotografi”, Emuse), la legge prevede infatti che siano sempre rispettate le esigenze di tutela dell’onore, della reputazione e del decoro della persona ritrattata.
La tutela di tali diritti è espressamente sancita dal secondo comma dell’art. 97, l.aut., che funge da norma di chiusura del sistema, stabilendo i limiti estremi oltre i quali la divulgazione del ritratto diviene comunque illecita.
Orbene, la violazione della reputazione, del decoro e dell’onore della persona può essere determinata sia dal contenuto (come nel caso del soggetto ritratto in contegno in sé osceno o sconveniente), sia dalle modalità con cui avvenga la diffusione del ritratto.
In altri termini, la fotografia di ritratto può non essere di per sé stessa lesiva dei diritti tutelati dalla norma, ma lo può divenire per il contesto, il modo o il luogo in cui viene rappresentato.

Esaminiamo la fotografia della donna nera ritratta da Butturini, “come se” la pagina accanto fosse bianca.
Il ritratto, in sé e per sé non appare lesivo: la donna è raffigurata totalmente abbigliata, la sua posa non è sconveniente, l’espressione è triste ma non afflitta. Un ritratto che potrebbe essere definito “muto”, né indecente, né indecoroso.
Le cose cambiano completamente quando interviene l’editing, che pone accanto all’immagine della donna quella di un gorilla in gabbia. In questo caso la lettura dell’immagine può assumere una valenza del tutto nuova, sia che l’accostamento fosse voluto (ed in questo caso lo era), sia che fosse casuale.
Sia chiaro, non intendo dire che la lettura “corretta”, cioè l’interpretazione del dittico sia quella che ha portato all’accusa di razzismo (anzi la mia opinione è del tutto opposta), ma non vi è dubbio che la questione si ponga (e si è infatti posta fino alle sue estreme conseguenze).
Ciò che preme qui evidenziare è quindi che la potenziale lesività di una fotografia che veda ritratta una persona non dipenda solo dai contenuti della fotografia stessa, quanto dal contesto della pubblicazione.
Del resto, non è il primo caso che si è posto nella storia della fotografia.
Esso ci riporta, sia pur in circostanze diverse, al caso, del doppio ritratto preso da Robert Doisneau, uno dei maestri della fotografia umanista francese, in uno dei bistrot parigini che era solito frequentare.

La fotografia raffigura il muto dialogo tra una giovane e bella ragazza e un anziano signore al bancone, davanti a quattro bicchieri di vino. L’ambiguità della scena, buona per diverse interpretazioni, ha fatto sì che l’immagine, una volta ceduta all’agenzia, dopo la sua legittima e rispettosa pubblicazione in una photostory su «Life» sulla vita nei caffè parigini, divenisse poi oggetto di controversia giudiziaria quando la stessa venne pubblicata a illustrazione di un servizio sull’alcolismo e successivamente per un servizio sulla prostituzione.

Anche in questo caso, infatti, la fotografia era da ritenersi “neutra” dal punto di vista della lesività. Senonchè la reputazione, il decoro e l’onore dei soggetti ritratti ne risultavano potenzialmente lesi per effetto del contesto delle successive pubblicazioni: nel primo caso facendo passare i due soggetti per possibili alcolisti; nel secondo, per una prostituta lei ed un cliente o, peggio, un lenone lui.
In questo caso il differente editing e la differente, possibile lettura, non era data dall’accostamento con altra immagine (come nel caso Butturini), ma dalla contestualizzazione, dal rapporto tra la fotografia ed il racconto di cui costituisce il corredo.
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