FEDERICO MONTALDO

Fotografia e Diritto

LA FOTOGRAFIA DEI BENI CULTURALI

date » 08-04-2025 16:38

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tags » fotografia, beni, culturali, museo, galleria, arte, scultura, pittura, architettura,

IMG_4693.jpgMusée d'Orsay, Paris, 2022
(c) Federico Montaldo

Quante volte visitando un museo, una galleria, un sito culturale avete a avuto la tentazione di fotografare le opere esposte, ma vi siete astenuti dal farlo? Oppure nel farlo avete fatto in modo di non incorrere negli sguardi del custode?
Che libertà abbiamo di riprendere, riprodurre, pubblicare e diffondere fotografie di beni quadri, sculture, una raccolta di antichi incunaboli, installazioni di arte contemporanea?

Facciamo un po’ d’ordine.
Anzitutto occorre individuare la nozione giuridica di “bene culturale”, che nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 2 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. 42/2001), secondo cui:

“Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Per la dettagliata elencazione di tali beni, si fa rinvio alla lettura dei citati articoli 10 e 11 del Codice, che qui per ragioni di spazio non è possibile riportare, ma che sono agevolmente reperibili sulla rete.

Precisato che ci stiamo qui riferendo ai beni culturali pubblici (cioè dei beni di proprietà dello Stato, e/o comunque in consegna al Ministero dei beni culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali, in quanto dichiarati di interesse culturale,) la loro riproduzione è oggi regolata dall’art. 108 del medesimo testo, nella formulazione risultante dalle modifiche e integrazioni della legge 124/2017, che ha portato a compimento quella “rivoluzione” che il cd. Art bonus (D.L. 83/2014), aveva già avviato qualche anno prima.

Ebbene tale norma prevede che quando la riproduzione di tali beni avvenga:
• senza scopo di lucro;
• per ragioni di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa;
• ai fini di promozione della conoscenza del patrimonio culturale
essa è da ritenersi libera e può essere liberamente realizzata a condizione che ciò avvenga senza l'uso di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali o flash), senza l'uso di stativi o treppedi, nel rispetto di eventuali diritti d’autore sulle opere.
E’ stata in tal modo superata la vecchia e anacronistica concezione di tipo “proprietario” dei beni culturali, in cui l’esercizio della custodia da parte degli enti possessori veniva in realtà confusa con l’esercizio di un diritto di proprietà esclusiva nei confronti degli stessi.

Viceversa, quando le riprese avvengano per scopi professionali (su commissione o per propria iniziativa), è richiesta un’esplicita autorizzazione, e spesso il pagamento di un canone o corrispettivo, determinato dal gestore di ogni singola struttura, che ha il compito di determinarne la misura anche basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno che queste offrono

Quanto alla divulgazione delle immagini legittimamente eseguite, è anch’essa ammessa con ogni mezzo, purché in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
E si osservi che tale scopo non necessariamente coincide con la riproduzione e cessione di immagini di opere (es. la pubblicazione e vendita di un catalogo, o la realizzazione di stampe), ma è stato ritenuto sussistere anche in via indiretta.
In questo senso, il Tribunale di Firenze ha ritenuto vietata la riproduzione e l’utilizzazione sull’immagine del David di Michelangelo custodito alle Gallerie dell’Accademia di Firenze da parte di un’agenzia di servizi turistici sui propri dépliant e sito internet per vendere i suoi servizi e pubblicizzare la propria attività, in quanto appunto di tipo commerciale (Trib. Firenze, ord. 26 Ottobre 2017).

Naturalmente tutto ciò vale per il caso di beni culturali di proprietà pubblica. Quando il bene culturale è invece di proprietà privata, la regolamentazione del regime di ripresa, riproduzione e diffusione è integralmente rimessa alla proprietà del bene. Essa potrà vietarla oppure consentirla entro i limiti eventualmente previsti, a propria esclusiva discrezione.

E all’estero?
Il regime sopra descritto ha anche il pregio di aver posto la normativa italiana in linea con quella dei più importanti istituti culturali del mondo.
All’estero, infatti, sia nei musei che negli archivi e nelle biblioteche, è generalmente permesso fotografare le opere esposte – senza l’ausilio di flash e cavalletti - e utilizzare (anche su blog e social) le immagini ottenute per scopi di ricerca e studio, con esclusione in genere delle mostre temporanee e nel rispetto della normativa di settore.
Tanto per citare alcuni esempi, la Tate Gallery e la National Gallery di Londra consentono lo scatto di fotografie nelle principali sale espositive, per usi commerciali e non commerciali, con esclusione delle mostre temporanee a pagamento e nel rispetto della normativa sul copyright.
Nei musei francesi valgono regole simili, Al Louvre e al Musée d’Orsay è permesso scattare fotografie della collezione permanente esclusivamente per uso personale, mentre è prevista un’autorizzazione da parte dell’ente museale per l’utilizzo di immagini a scopo di ricerca o educativo.
Anche negli U.S.A. si ritrovano regole sostanzialmente analoghe.
(v. F. Minio, La libera riproducibilità dei beni culturali dopo l’emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124).
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