FEDERICO MONTALDO

Fotografia e Diritto

IL CASO MINISCHETTI vs. FACEBOOK
Meta paga i danni al fotografo per la mancata rimozione di immagini protette da diritto d'autore

date » 24-07-2025 11:34

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tags » minischetti, fallaci, oriana, meta, facebook, risarcimento, diritto d'autore, fotografia,

_c__Gianni_Minischetti.jpegOriana Fallaci, New York, 1991
Fotografia di Gianni Minischetti (c)

Nelle scorse settimane è assurta agli onori della cronaca una fotografia di Oriana Fallaci. Non per la qualità dell’immagine o del soggetto ritratto quanto per il caso giudiziario che essa ha generato.
Si tratta di un ritratto scattato a New York nel 1991 dal fotografo e amico Gianni Minischetti, a cui la famosa giornalista e scrittrice aveva concesso di realizzare un servizio fotografico, all’interno del suo studio e in esterno. Sarebbe stato anche l’ultimo servizio per cui Fallaci (scomparsa nel 2006), avrebbe accettato di posare. Il ritratto in questione – che la vede in primo piano con il ponte di Brooklyn e le torri gemelle alle spalle - sarebbe in seguito stato scelto (non a caso) dalla stessa Fallaci a corredo del celebre articolo “La Rabbia e l’orgoglio”, pubblicato dal Corriere della Sera dopo l’attentato dell’11 Settembre 2001.
L’insieme delle fotografie divenne anche un libro, che Minischetti pubblicò nel 2011 (“Oriana Fallaci in New York: una storia di orgoglio”) e una mostra.

È accaduto che tali fotografie (in tutto 54), nell’arco di un lungo periodo temporale (oltre dieci anni) siano state abusivamente “postate” su Facebook da vari soggetti, senza menzione dell’autore o con un nome sbagliato, spesso tagliate, mutilate e alterate con scritte e successivamente ripostate da migliaia di sconosciuti per aumentare i clic sui vari gruppi. Talvolta, per giunta, a corredo di testi completamente fuori contesto e per finalità del tutto diverse.
Tutto ciò per anni e malgrado le numerose segnalazioni, diffide e intimazioni rivolte da Minischetti alla piattaforma (non tutte andate a buon fine o giudicate idonee, stante la difficoltà di individuazione del soggetto titolare, prima Facebook, poi Meta), affinché le immagini protette da diritto d’autore fossero rimosse.
Stante l’inerzia di Meta, all’autore non è restato che agire in giudizio.

La sentenza emessa dal Tribunale di Torino (n. 3140 del 27.6.2025) è di particolare interesse e costituisce un precedente specifico per chiunque si trovi a subire le conseguenze dell’utilizzo abusivo (cioè non autorizzato) di proprie immagini sulle piattaforme web, e, segnatamente, sul “gigante” Facebook.
Il nucleo della sentenza consiste nell’affermazione della responsabilità degli hosting provider passivi – come è appunto Meta – in relazione ai contenuti caricati dagli utenti.
Occorre subito chiarire la differenza tra hosting “attivi” e “passivi”, poiché ciò risulta centrale per comprendere il senso della decisione in commento.
Il provider “passivo” si identifica in colui che si limita a memorizzare in modo automatico i dati forniti dagli utenti con modalità esclusivamente tecniche, senza esercitare alcuna forma di controllo o di selezione di quanto caricato dagli utenti. Al contrario, i provider “attivi” sono quelli in cui l’hosting svolge (anche) un’attività di filtro, ponendo in essere una condotta attiva di selezione, moderazione ed eventuale modifica contenuti (in questo senso si è espressa con una importante decisione Cass. 19.3.2019 n. 7708).
Per questa ragione, al provider “attivo” non si applica l’esenzione di responsabilità di cui si dirà in seguito, concorrendo egli stesso nella eventuale commissione dell’illecito ed essendo la sua condotta regolata dalle regole generali in tema di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c.
La disciplina legislativa applicabile al provider passivo – al contrario - prevede una forma esenzione da responsabilità, contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE) e negli artt. 102 septies e ss. l. aut. (attuativo della Direttiva UE 2019/790).
Secondo tale disciplina, il provider passivo va esente da responsabilità sui contenuti memorizzati (cioè postati dagli utenti) a condizione che:
a) egli non sia effettivamente a conoscenza legale del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, non avendone avuta informazione, né dal titolare del diritto leso né in altro modo;
b) egli abbia condotto le opportune verifiche, con un grado di diligenza adeguato a quello di un operatore professionale della rete, senza aver potuto constatare l’illiceità;
c) egli non abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente al fine di rimuovere i contenuti illecitamente immessi sulla piattaforma.
Tutte valutazioni, queste, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, secondo le particolarità e le caratteristiche di ogni singolo caso.

In questo senso la giurisprudenza – anche se non con riferimento alla pubblicazione non autorizzata di immagini ma ad altri contenuti aventi natura illecita – aveva già avuto modo di esprimersi.
Era stata infatti affermata la sussistenza dell’esenzione di responsabilità del provider passivo, salva appunto la conoscenza da parte dello stesso dei contenuti di cui egli sia venuto a conoscenza della loro natura illecita (vedasi, oltre alla già citata Cass. 7708/2019, per la magistratura di merito v. Trib. Milano, 15.02.2023, n. 1208).
La stessa giurisprudenza, peraltro, aveva correttamente avuto cura di evidenziare che, data la natura speciale di tale previsione rispetto alla regola generale in tema di responsabilità civile, tale esenzione deve interpretarsi restrittivamente (cfr. App. Roma, 12.10.2023 n. 6532). Principi riaffermati nella recentissima pronuncia dalla Suprema Corte (coeva a quella in commento) in un caso riguardante commenti ingiuriosi e diffamatori pubblicati su un blog tematico, sottolineando come, una volta acquisita dal provider la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), esso è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente (cfr. Cass. 27.06.2025 n. 17360).
Nella decisione in commento, il Tribunale di Torino, da una parte ha preso atto delle reiterate contestazioni (tramite lettere, mail, raccomandate) per violazione del diritto d’autore operato dall’autore delle immagini (contestazioni non tutte ritenute idonee allo scopo); dall’altro ha rilevato l’inerzia della piattaforma, con ciò ritenendo Meta compartecipe dell’illecito e del danno subito dall’autore per i giorni in cui Meta, divenuta consapevole dell’illecito, non ha provveduto a rimuovere i contenuti (37 giorni).

In merito alla liquidazione del danno patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale parametro le tariffe SIAE relative alla categoria “siti web non a pagamento per l’utilizzatore finale (con maggiorazione del 50% in considerazione della particolarità del caso). A ciò è stato aggiunto il danno morale nella misura del 75% del patrimoniale, considerata la natura del diritto d’autore, leso dal mancato riconoscimento della paternità dell’opera.
La giustificazione dell’utilizzo delle tariffe SIAE rispetto ad altri criteri (quali sentenze, transazioni ecc.) è stata motivata per il fatto che, nel caso di specie, l’illecito non si è concretato in una pubblicazione effettuata direttamente, ma nella mancata rimozione di contenuti immessi in rete da altri.
In altra fattispecie, riferito alla stessa famosa fotografia della Fallaci, lo stesso Minischetti aveva in precedenza ottenuto dal Tribunale un più ingente ristoro: si trattò in quel caso di una pubblicazione diretta da parte del quotidiano “La Stampa” (sent. Trib. Torino n. 3052/2011).

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LIBERATORIA FOTOGRAFICA: COS'E' E QUANDO SERVE

date » 09-04-2025 11:13

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tags » fotografia, liberatoria, ritratto, diritto, autorizzazione, consenso, minori,

DSCF8584.jpgFontana di Trevi, Roma, 2019
(c) Federico Montaldo

Chiunque abbia frequentato la fotografia di ritratto, nelle sue varie forme, si si è presto o tardi trovato a confrontarsi con il tema della liberatoria.
Ma cosa si intende esattamente con questo termine, e, soprattutto, quale ne è lo scopo e quali i suoi limiti?
Per comprenderne il significato e la finalità occorre fare riferimento a due norme di legge: l’art. 10 del codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore.
La prima norma (intitolata “Abuso dell’immagine altrui”) prevede che:

“qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o del figlio sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Come si può notare dalla semplice lettura del testo la norma non regola l’uso, ma sanziona l’abuso. Ciò significa che per determinare la legittima esposizione e pubblicazione del ritratto di una persona occorre: a) che avvenga nei casi previsti dalla legge; b) che non arrechi pregiudizio al decoro e/o alla reputazione della persona.

La seconda norma prevede che:

“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente”.

Tale norma esprime la “regola del consenso”, cioè il principio secondo il quale per la riproduzione dell’immagine di una persona è necessario il suo consenso.
In disparte per ora le (non poche) deroghe previste dalla legge a tale principio (contenute nel successivo art. 97), concentriamoci sulle caratteristiche del consenso.
Senza qui accennare alla natura giuridica del consenso (come negozio unilaterale), è importante osservare che esso deve essere espresso, cioè deve essere reso manifesto. Ed è esattamente a questo che provvede la cd. liberatoria, che quindi altro non è che una dichiarazione scritta con la quale il soggetto ritratto autorizza l’esposizione e la pubblicazione della propria immagine, così ponendo al riparo il fotografo (od eventuali altri soggetti) dal rischio di un eventuale abusivo utilizzo.
Ciò entro i limiti temporali e secondo le modalità e gli scopi stabiliti nella liberatoria stessa.
Occorre dire infatti che il consenso è generalmente espresso con riguardo ad un determinato utilizzo, e, soprattutto, è circoscritto nei confronti del soggetto (o dei soggetti) che ne sono destinatari.
Ad esempio, se io esprimo il consenso alla pubblicazione della mia immagine per una campagna benefica, ne risulterebbe ovviamente abusivo l’utilizzo per una pubblicità. Lo stesso a dirsi se quell’immagine, in ipotesi autorizzata esclusivamente per la realizzazione di un manifesto, sia poi utilizzata sul web, ancorché per lo stesso scopo.

Ciò detto, la liberatoria (intendendosi per tale un’autorizzazione scritta e sottoscritta) è sempre da considerarsi necessaria?
Come sopra evidenziato, il consenso deve sempre essere espresso. Ciò non significa tuttavia che la sua espressione debba necessariamente intervenire in forma scritta. Il consenso potrebbe essere infatti manifestato anche in forma tacita o “per fatti concludenti”: cioè quando si possa affermare che, per le circostanze in cui il soggetto è stato ritratto, è comunque evidente o implicito il suo consenso.
Il problema che si pone molto spesso nella pratica riguarda la condotta del soggetto ritratto, che deve essere sufficientemente univoca. Non si può cioè attribuire rilievo a condotte neutre (come ad esempio uscire di casa o intrattenersi presso un luogo pubblico), ma solo a comportamenti che, sebbene taciti, appaiono comunque inequivoci. In questo senso, ad esempio, è stato ritenuto che sottoporsi spontaneamente ad un servizio fotografico, al di fuori di una specifica commissione, costituisca implicito consenso alla diffusione della propria immagine; in altri casi si è fatto riferimento alla condotta di chi non abbia opposto alcun divieto alla ripresa di fotografie durante uno spettacolo in un locale pubblico.
In molti casi potrà essere la fotografia stessa a rivelare il comportamento: se il soggetto inquadrato guarda in macchina e magari sorride pure, sarà più agevole sostenere che abbia prestato il proprio consenso rispetto ad una immagine in cui il soggetto tende un braccio in segno di opposizione, o semplicemente, abbia un atteggiamento poco … conciliante!
Un’ultima, ma fondamentale, caratteristica del consenso è la sua revocabilità. Trattandosi infatti di in diritto personalissimo, il soggetto, anche quando abbia autorizzato l’utilizzo della propria immagine può sempre mutare avviso, così revocando il consenso originariamente dato. In questo caso, tuttavia, se il fotografo o il soggetto destinatario dell’autorizzazione ha sostenuto spese e/o si è impegnato contrattualmente per l’utilizzo delle immagini avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

IL COLLEZIONISTA HA DIRITTO DI REALIZZARE UN'ESPOSIZIONE PUBBLICA DI FOTOGRAFIE?

date » 09-04-2025 10:52

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tags » esposizione, mostra, fotografia, catalogo, comunicazione, pubblicità, diritto, autore, corpus, stampe,

IMG_4348.jpg(c) Federico Montaldo

Spesso ci si domanda se ed entro quali limiti quali limiti il proprietario-collezionista di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore (nel caso di specie stampe fotografiche), sia legittimato a realizzare con le medesime un’esposizione pubblica.
La questione, che a molti potrebbe sembrare banale o di facile soluzione, nasconde in realtà alcuni nodi riguardanti la corretta applicazione della legge sul diritto d’autore.

Come è noto, l’autore ha i diritti esclusivi di utilizzare economicamente la propria opera, in tutte le forme ed i modi consentiti dalla legge (art. 12 l. aut.).
Tali diritti, di natura patrimoniale, possono essere ceduti a terzi con contratti di diversa natura e caratteristiche (vendita, licenza, noleggio, prestito ecc.), dall’autore stesso o dai di lui eredi (art. 107 l. aut.).
Deve essere ben chiaro, peraltro, che con la cessione di uno o più esemplari dell’opera nella sua materialità (il quadro, la scultura, la stampa fotografica, la stampa litografica ecc.), non comporta la trasmissione anche di tali diritti. A meno che ciò sia stato espressamente previsto (art. 109 l. aut.) e che risulti provato per iscritto (art. 110 l. aut.).

Oggetto del diritto d’autore, infatti, è il bene immateriale (il c.d. corpus mysticum), distinto dal possesso/proprietà del mero supporto sul quale l’opera è fruibile (il c.d. corpus mechanicum).
Con riferimento specifico alle fotografie, tali diritti sarebbero da presumersi trasferiti all’acquirente nel solo caso di cessione del negativo o di altro mezzo di riproduzione (art. 89 l. aut.). Salvo sempre il patto contrario.
Non ci soffermiamo qui sulla possibile assimilazione a detta cessione del file fotografico digitale.

Ciò premesso si pone questione se tra i diritti esclusivi spettanti all’autore (o ai suoi eredi) rientri anche il “diritto di esposizione” al pubblico. Se così fosse, occorrerebbe sempre ottenere apposita autorizzazione dall’avente diritto, mentre ciò non sarebbe necessario nel caso contrario.
Occorre dire anzitutto che la legge sul diritto d’autore non menziona espressamente il diritto di esposizione. Tale silenzio ha generato opinioni contrapposte in dottrina.
Per una parte, tale diritto rappresenta una forma di “comunicazione al pubblico”, e quindi sarebbe da considerarsi riservato all’autore ed ai suoi aventi causa. Per altra parte, all’opposto, esso rappresenta solo una facoltà inerente al diritto di proprietà, senza quindi necessità di autorizzazione da parte dell’artista.

In tale contesto, non definito dalla legge, si è peraltro espressa la giurisprudenza, secondo la quale il diritto di organizzare esposizioni al pubblico di un’opera spetti al proprietario e non all’artista (Trib. Verona, 13.10.1989; App. Venezia, 25.03.1955; Trib. Roma, 16.05.1959; App. Roma, 13.05.1961; Cass. 01.03.1967).
In definitiva, secondo la prevalente giurisprudenza, al proprietario-collezionista è generalmente consentito realizzare esposizioni al pubblico con opere coperte da diritto d’autore.

Occorre tuttavia svolgere alcune precisazioni ulteriori.

Anzitutto, pur essendo il diritto di esposizione non espressamente previsto dalla legge, nulla esclude che esso possa essere convenzionalmente stabilito e regolato tra le parti, a livello privatistico, all’atto della cessione dell’opera. In altri termini, l’autore (e/o i suoi eredi) possono decidere espressamente di escluderlo, oppure di ammetterlo al ricorrere di determinate condizioni e/o comunque previa autorizzazione da parte del titolare. Così come può essere imposto all’acquirente di trasferire dette obbligazioni agli eventuali sub-acquirenti dell’opera.

In secondo luogo, al proprietario-collezionista che effettui una mostra è inibito realizzare un catalogo delle opere esposte.
Il diritto di riproduzione dell’opera costituisce infatti prerogativa esclusiva del titolare del diritto d’autore e la sua eventuale realizzazione, dando luogo ad una moltiplicazione dell’opera, ne costituirebbe una violazione, fonte di risarcimento del danno (art. 13 l. aut; sul punto v. Cass. 19.12.1996 n. 11343).
Né pare possibile che l’esposizione delle opere possa arrecare un lucro al proprietario-collezionista, poiché anche in tale caso si andrebbe a ledere il diritto allo sfruttamento economico dell’opera, riservata al titolare del diritto d’autore.
Infine, l’esposizione al pubblico potrebbe eventualmente concretare violazione dei diritti morali dell’autore (artt. 20-24 l.aut.).
Ciò potrebbe configurarsi qualora le modalità espositive siano ritenute lesive dell’onore o della reputazione dell’autore stesso. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’esposizione includa opere non rappresentative del lavoro dell’artista presentate invece come significative, o quando l’autore sia accostato ad altri artisti di diversa corrente o genere artistico. Oppure, più semplicemente, quando l’esposizione sia realizzata in un contesto inappropriato o con un allestimento scadente e/o di profilo inadeguato rispetto all’immagine dell’artista.
I diritti morali (tra questi si consideri la paternità dell’opera, l’opposizione a qualunque deformazione, modificazione, mutilazione che possa arrecare pregiudizio all’immagine dell’artista), sono considerati inalienabili, e, dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli, dai fratelli e sorelle e dai loro discendenti.

Altra questione riguarda invece la realizzazione di un catalogo della mostra, oppure il materiale di comunicazione e pubblicitario dell’esposizione con tutte le possibili modalità. In tali casi, non vi è dubbio che al proprietario delle opere esposte sia inibito l’utilizzo delle riproduzioni delle opere in mostra, in cui diritti restano pur sempre in capo al titolare del diritto d’autore od ai suoi eredi.
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TUTELA AUTORIALE.
IL BARCONE DEI MIGRANTI DI MASSIMO SESTINI

date » 09-04-2025 11:19

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tags » Sestini, barcone, migranti, migrazioni, autore, sicilia, fotografia, reporter, reportage,

sensini_barcone.jpgBarcone di migranti nel canale di Sicilia.
(c) Massimo Sestini

Il caso ci riporta ancora una volta sul tema “fotografia semplice e creativa”, già trattato a proposito della famosa foto di Tony Gentile ritraente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Vi torniamo perché, ancora una volta, il Tribunale di Roma (sent. n. 7659 del 26.05.2020) ha ritenuto di escludere il valore creativo di un’altra famosa fotografia, di cui è autore Massimo Sestini, relegandola (si fa per dire) alla categoria “reportage di fotogiornalismo”, ed in quanto tale – ad avviso del giudicante – non meritevole di rientrare tra le opere protette come diritto d’autore.
Ma prima di tutto i fatti.
Nel 2015 la RAI, nel corso del TG1, proietta alle spalle del conduttore la fotografia del barcone stracolmo di migranti durante la traversata del canale di Sicilia. Lo stesso avviene nel programma Linea Notte di RAI3. Il tutto, ovviamente, senza alcuna richiesta all’autore, senza autorizzazione e senza riconoscimento di alcun corrispettivo. La fotografia era stata semplicemente reperita in rete, prelevata e utilizzata dalla redazione, in quanto ritenuta adatta a rappresentare il fenomeno degli sbarchi. E su questo nessun dubbio: la foto è infatti talmente rappresentativa da essere stata premiata con World Press Photo del 2014 (secondo premio nella categoria General News).

L’autore agisce in giudizio chiedendo dichiararsi l’utilizzo illegittimo della fotografia, la rimozione della stessa ed il risarcimento del danno.
Va detto che la domanda dell’autore/attore è stata accolta: non già, tuttavia, riconoscendo il valore “autoriale” della fotografia, ma come fotografia “semplice”, la quale attribuisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente (nel limite di 20 anni dalla sua produzione).
Ricordiamo che l’attribuzione all’una o all’altra categoria non è meramente nominalistica, ma comporta una rilevantissima ricaduta sotto il profilo dei diritti:
- nel primo caso (fotografia semplice), il fotografo gode dei cd. diritti connessi, cioè i diritti di “riproduzione, diffusione e spaccio”, che si esauriscono con lo scadere dei venti anni dalla produzione della fotografia;
- nel secondo caso (fotografia creativa o autoriale), all’autore è accordata la piena tutela dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore, essendo la fotografia considerata come opera dell’ingegno (alla stregua di tutte le altre: opere letterarie, musicali, della scultura, della pittura, del cinema ecc.). I diritti che ne conseguono, morali e patrimoniali, durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.

Ciò premesso, vogliamo soffermarci su alcune considerazioni svolte dal giudicante.
Nella propria precedente pronuncia (caso Falcone-Borsellino), la motivazione del Tribunale si fondava tutta sull’assioma opera autorale-creativa = opera d’arte.
Qui il Tribunale si sofferma sull’individuazione dell’atto creativo, salvo però ricadere, ancora una volta, sul terreno instabile del carattere artistico della fotografia.
Secondo il collegio, l’atto creativo è caratterizzato per essere “espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso”.
E prosegue: “La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare azioni e situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (prospettiva, cura della luce del tutto peculiari), o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico”.

Nel caso in esame – conclude il Tribunale – l’oggetto della fotografia e le modalità in cui è stata scattata, da un elicottero della Guarda di Finanza (in realtà era della Marina Militare) durante un’operazione di salvataggio, “depongono per la sua inclusione nella categoria del reportage fotografico”; non si individuano elementi rivelatori della sua natura artistica quali la predisposizione dello scenario, l’impiego di modelli (sic!) la scelta di particolari condizioni ambientali e meteorologiche, la realizzazione di effetti particolari.
Né può avere rilevanza la circostanza che la foto abbia ricevuto l’ambito premio del WPP: anzi è proprio questo un elemento che allontana la fotografia da ogni valore artistico, in quanto si tratta appunto di un concorso relativo a fotografia di carattere giornalistico.

Che dire?
Il giudice sembra anche qui muovere da un postulato: tutto ciò che è fotogiornalismo e documentazione è - per ciò solo – privo di qualunque valore creativo; tanto più se si considera che - ad avviso del Tribunale – sussiste piena equivalenza tra opera creativa ed opera d’arte.
Ancora si opera una confusione tra giudizi estetici e analisi giuridiche, sulla base dell’errata convinzione che creatività e artisticità esprimano lo stesso concetto.
Come già osservato, infatti, se è certamente vero che un’opera d’arte è un’opera creativa, non è necessariamente vero il contrario e parificare i due concetti costituisce un’operazione fuorviante e non corretta, che peraltro non trova riscontro nelle fonti normative.
La legge sul diritto d’autore prescinde da ogni valutazione estetica ma ha riferimento – come detto sopra – al solo valore creativo. Ciò con un’eccezione, che tuttavia conferma la tesi opposta a quella seguita dal Tribunale. Infatti, tale legge prevede che siano protette “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Tale disposizione indica che solo per le opere del disegno industriale sia necessaria la contemporanea presenza del carattere creativo e del valore artistico.

Ciò detto, perché mai tutto ciò che è ascrivibile al fotogiornalismo dovrebbe essere di per sé privo di valore creativo? Forse che la finalità documentativo-informativa non può essere accompagnata da un elemento creativo?
Si pensi alla fotografia di uno dei più celebrati maestri del fotogiornalismo, James Natchwey. In tutti i suoi reportages, che raccontano e documentano la realtà di guerre e territori tormentati, spesso anche in modo molto crudo, è quasi sempre individuabile un elemento estetico (secondo i suoi critici estetizzante). Vogliamo dire che la sua fotografia, sol perché di reportage, è priva di elementi che - secondo gli stessi canoni usati dal Tribunale – ne evidenziano la creatività?

Si aggiunga che, contraddicendo sé stesso, è lo stesso Tribunale a indicare tra gli elementi dell’atto creativo, la “capacità di creare suggestioni”, valorizzandosi elementi quali la prospettiva, l’inquadratura e altri.
Ebbene: chi può negare il potente grado di suggestione evocata dalla fotografia di Sestini? Chi non ha provato, osservando quell’immagine, una forte emozione, immedesimandosi nella condizione di coloro che, a concreto rischio della vita propria e della propria famiglia, affrontano una traversata in condizioni terribili, spesso in fuga da guerre e devastazioni?
Ebbene quella fotografia, così come la foto del bambino siriano che giace morto sul bagnasciuga di una spiaggia turca, ha in sé il potere di smuovere le coscienze e non può certamente essere degradata a mera cronaca. Ed è per questo, a mio avviso, che tra le tante immagini che hanno raccontato e raccontano il fenomeno migratorio, è stata ritenuta meritevole di essere premiata con il WPP.
E sei poi volessimo concentraci sull’inquadratura, vogliamo forse dire che la ripresa aerea e perpendicolare, perfettamente disposta nel fotogramma, sul blu profondo del mar Mediterraneo non abbia un ruolo che travalica la mera riproduzione tecnica? E ciò senza contare le enormi difficoltà logistiche, organizzative, di preparazione e realizzazione dell’immagine, in condizioni precarie a bordo di un elicottero della Marina Militare.
Quanto al concetto di arte, ne abbiamo già scritto nel precedente articolo. Chi la definisce? In base a quali criteri? Qualcuno però un elemento artistico deve pure averlo trovato, in questa foto, acquistata ed esposta in due tra le più grandi collezioni del Regno Unito (una di queste è quella di Elton John).

La conseguenza del ragionamento del Tribunale, infatti è che una qualunque fotografia, magari sfocata o mossa, oppure semplicemente post-prodotta con Photoshop induca a individuare in essa un elemento “artistico” (peraltro spesso né ricercato né voluto), godendo così della tutela piena come opera d’autore, mentre la gran parte del fotogiornalismo resterebbe nel limbo della fotografia semplice.

La prossima fotografia, Massimo Sestini dovrebbe farla in studio, contro un fondale blu oltremare, con delle comparse a bordo di un gommone di cartone e ventilatore a generare il vento. Questa sì sarebbe una foto d’autore!

IL CASO NEVERMIND DEI NIRVANA

date » 08-04-2025 17:13

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tags » Nirvana, nevermind, fotografia, disco, musica, dollaro, minori,

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A proposito della famosa copertina di Nevermind, leggendario album dei Nirvana del 1991, qualcuno ha detto che la cosa più oscena di quella immagine è il dollaro.

Non sembra pensarla così Mr. Spencer Elden (o forse, sarebbe meglio dire, i di lui avvocati), che quando comparve sulla copertina del celebre disco aveva pochi mesi, e che oggi, maturo trentenne, ha fatto causa agli ex componenti della band e alle persone coinvolte nella realizzazione dell’album, sostenendo di essere stato sfruttato.
In particolare, a quanto si apprende, i Nirvana avrebbero usato intenzionalmente l’immagine «pedopornografica» del bambino per scopi commerciali e «sfruttato la natura scioccante della sua immagine» per «provocare una reazione sessuale istintiva» nello spettatore e promuovere la band a spese di Elden.
Poco importa che la copertina di Nevermind sia stata interpretata come una critica al capitalismo, e che, secondo la legge americana, immagini di bambini nudi che non abbiano elementi per essere considerate contenuti sessuali non vengono ritenute pornografiche.

Gli avvocati di Elden hanno aggiunto che la fotografia ha provocato al loro cliente «danni permanenti» e che la presenza della banconota da un dollaro suggerisce in qualche modo che il bambino possa essere «un sex worker» (v. Rolling Stone, 26 Agosto 2021, Il Post, 25 agosto 2021, Variety, 24 Agosto 2021).
Che dire?
La prima possibile osservazione riguarda la genuinità della sofferenza della vittima. Su di essa (la genuinità, non la vittima) è lecito sommessamente avanzare qualche dubbio, dato che il nostro Elden, – evidentemente prima di aver preso coscienza dei propri patimenti psicologici - era arrivato a tatuarsi sul petto la scritta “Nevermind” e che in passato, in occasione degli anniversari dell’uscita del disco, aveva anche provato a ricreare la copertina del disco.
Lasciamo questo argomento alla difesa delle controparti, nei cui confronti il “petitioner” ha domandato un risarcimento del danno di $ 150.000 ciascuno (tra questi il fotografo che scattò la foto, Kirk Weddle; il direttore artistico dell’album, Robert Fisher; i due ex membri dei Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic; la ex moglie di Kurt Cobain, Courtney Love; le persone che si occupano di gestire l’eredità di Cobain, e vari rappresentanti delle etichette discografiche che hanno pubblicato e distribuito il disco negli ultimi trent’anni).

La seconda osservazione riguarda una società – quella americana - in cui tutto è (o è divenuto) ossessivamente sessualizzato e in cui l’oscenità passa solo ed esclusivamente attraverso le immagini che riportano al sesso o agli organi sessuali. In ogni caso e a prescindere dal contesto. Never mind (è il caso di dire) se sono i capezzoli della Venere di Botticelli o il corpo della bimba vietnamita in fuga dalle bombe (americane) al napalm. Su Facebook non passeranno! Anche il puritanesimo si è digitalizzato.
E poco importa se film o videogiochi propongano senza limiti di età immagini e temi di assoluta violenza, truculente e sanguinarie e se l’uso delle armi, intoccabile, è garantito in Costituzione. In questo nulla di osceno.
In Europa stiamo messi un po’ meglio. Ma non disperiamo. Solitamente da Oltreoceano abbiamo importato il meglio, ma anche il peggio.

La terza osservazione è di tipo legale (il che giustifica l’inserimento di questo pezzo nella rubrica di riferimento) e tocca ancora una volta il tema dell’immagine dei minori.
Come ho sempre più occasione di constatare - sia dall’analisi che dalla frequenza dei casi giudiziari, oltre che dai quesiti che mi vengono posti a livello professionale - si tratta di un tema tra i più delicati in materia di rapporti tra fotografia e diritto.
Per una sintesi delle principali problematiche si rinvia al post pubblicato in questa sezione sugli aspetti legali del ritratto dei minori.

In particolare, in tema di immagini dei minori, l’interesse primario e assoluto è costituito dalla tutela dello sviluppo armonioso e completo della personalità del minore, al cospetto del quale tutte le ipotesi derogatorie sull’obbligo del consenso - che in questo caso non può mai essere presunto, come a certe condizioni è ravvisabile nei confronti degli adulti - debbono cedere e/o comunque sono soggette ad essere interpretate restrittivamente da parte del giudice.
Ma, a ben guardare, non sembra essere neppure questo il punto nodale – nel caso di Nevermind – poiché l’azione di Spencer Elden giunge ben oltre il raggiungimento della maggior età, a personalità ormai abbondantemente formata (bene o male non è qui oggetto di indagine).
Piuttosto è una questione di liberatoria tout court, cioè del consenso alla pubblicazione della propria immagine.

A dire dei legali di Elden, infatti, l’unica autorizzazione a suo tempo accordata al fotografo (che pare fosse amico del padre di Elden) era quella allo scatto del tuffo in acqua (ricevendo un compenso di $ 200), ma non alla pubblicazione della stessa sulla copertina di un disco (che ha poi venduto oltre 30 milioni di copie).
Sotto tale profilo, se effettivamente sussistente, la domanda può apparire fondata e lo stratosferico numero di copie del disco vendute rappresenta un elemento rilevantissimo per la eventuale quantificazione del danno.
Al netto di ogni considerazione circa il preteso (e tardivo) pregiudizio asseritamente subito in chiave “pedopornografica”.


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