FEDERICO MONTALDO

Fotografia e Diritto

FOTO HOT ALLA VICINA NUDA.
ASPETTI LEGALI SULLA FOTOGRAFIA DAL BALCONE

date » 09-04-2025 10:31

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tags » fotografia, nudo, nuda, interferenze, balcone, vita privata, privacy,

pexels_olly_3811807.jpgFoto di Andrea Piacquadio (Licenza Creative Commons CCO)

In tempi di quarantena lo sguardo fotografico è forzatamente rivolto all’interno delle nostre case e, talvolta, di quelle altrui. È infatti sempre più frequente reperire, sui vari social, immagini di persone riprese all’interno delle proprie abitazioni, intente alle attività più diverse: c’è chi fa ginnastica, chi spignatta in cucina, magari in mutande, chi si fa fare la tintura per i capelli o pitturare le unghie, e chi più ne ha più ne metta.
Certo, la vocazione voyeristica non è tipica dei tempi del coronavirus, ma in qualche modo la situazione di clausura (sia del fotografo che del soggetto fotografato) ne amplifica la esponenzialmente tematica.
Ciò premesso, qual è il perimetro legale entro il quale la ripresa e la pubblicazione di tali immagini sono consentite?

Si tratta anzitutto di verificare se la realizzazione di immagini riproducenti persone e situazioni all’interno delle altrui abitazioni possa concretare il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.).
Tale norma, infatti, punisce “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.” Tali luoghi sono costituiti dall’abitazione, da altro luogo di “privata dimora” o dalle “appartenenze” di essi.
E’ importante identificare in dettaglio tali luoghi.
L’abitazione è il luogo ove la persona svolge la sua vita domestica.
I luoghi di “privata dimora” sono tutti quelli ove la persona svolge una qualsiasi attività della vita propria privata: studio professionale, ufficio, negozio, laboratorio, biblioteca, circolo, sede di partito, cappella privata, club, sala da gioco ecc.
Le “appartenenze” sono i luoghi accessori dei precedenti: giardini, cortili, pianerottoli, magazzini, cantine, androni, anche se accessibili al pubblico.

Un recente caso ci aiuta a comprendere i limiti di tale norma.
Esso riguarda la fattispecie di un uomo che aveva fotografato e filmato la vicina di casa che usciva nuda dalla doccia e per ciò era stato tratto a giudizio (anche per altri “vizietti”, come aver abusato di una minorenne o ripreso le sue dipendenti che si cambiavano in uno spogliatoio).
Dopo la condanna in primo e in secondo grado, il processo è giunto in Cassazione, la quale, per il capo relativo al reato in esame, ha invece assolto l’uomo, statuendo:
- che l’abitazione dell’imputato e della vittima erano frontistanti;
- che tale abitazione non aveva tende alle finestre;
- che l’imputato non aveva utilizzato particolari accorgimenti per realizzare le fotografie;
- che non erano stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla “normale osservazione” dall’esterno.

In definitiva, sostiene la Corte, perché sussista il reato non è sufficiente che le immagini abbiano ad oggetto situazioni che riguardino la vita privata, ma occorre che le immagini siano state realizzate “indebitamente”, cioè clandestinamente o con l’inganno. Se quindi l’azione, pur svolgentesi in luoghi di privata dimora, possa essere osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti non si realizza la lesione della riservatezza oggetto della tutela penale, poiché è da ritenersi una sorta di “consenso” - o meglio “non dissenso” - rispetto all’interferenza indiscreta proveniente dall’esterno (Cass. Pen., 8 gennaio 2019, n. 372).

Sempre a proposito del concetto di “interferenza” nella vita altrui, la stessa Suprema Corte ha ritenuto, in altro caso, che essa non sussista ogniqualvolta l’autore della ripresa sia lecitamente presente sul luogo, sia quale convivente che come ospite, e in tale occasione effettui riprese fotografiche o video. Si trattava qui del caso di una lavoratrice domestica che aveva realizzato immagini e riprese video all’interno dell’abitazione ove prestava la propria attività, essendo cioè ivi lecitamente presente (Cass. Pen., 5 luglio 2019 n. 46158).

Tutto lecito quindi? Niente affatto.
Quanto precede, occorre ben precisare, riguarda infatti la sola rilevanza penale della condotta, cioè se la ripresa fotografica (in sé e per sé) costituisca o meno una fattispecie di reato. Inoltre, ciò ha ad oggetto la sola “esecuzione” della fotografia, che l’autore può limitarsi a tenere per sé e conservare nella memoria del proprio PC.
Altro profilo, questa volta di natura civilistica, concerne infatti non già la fase della ripresa ma quella dell’utilizzo delle immagini, cioè la loro eventuale pubblicazione e diffusione con ogni mezzo.
In tale caso, ove le fattezze della persona ripresa all’interno dell’altrui abitazione siano riconoscibili, non si potrà prescindere dall’applicazione delle previsioni in tema di consenso da parte della persona ritratta (art. 96 l. 633/41, art. 10 c.c.) e delle sussistenza di eventuali deroghe a tale obbligo (art. 97 l. 633/41).
Sul punto, v. F. Montaldo, “Manuale di sopravvivenza per fotografi” (Emuse, 2022).
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